L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Fallimento e licenziamento collettivo

diMarrucci Mauro

La domanda

L’art. 2, comma 70, legge n. 92 del 28 giugno 2012 ha previsto l’abrogazione dell’art. 3 della legge n. 223/1991 e l’intervento della Cigs concorsuale a far data dal 1° gennaio 2016. È stata così definitivamente eliminata la possibilità di ricorrere alla Cigs per i Curatori fallimentari. Nella necessità di dover procedere ad un licenziamento collettivo che prevede una durata max di 75gg si chiede quali azioni possono essere messe in atto dal 1 Gennaio 2016 per dare copertura retributiva ai lavoratori licenziati? E' la procedura fallimentare che si deve accollare tale retribuzioni? In caso affermativo l'onere economico è da allocare al privilegio o in prededuzione?

Come precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 24/2015, la possibilità di utilizzare misure di sostegno al reddito nell’ambito delle causali previste dall’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015, per la cassa integrazione guadagni straordinaria, si riscontra unicamente nel caso d'impresa sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio. Non sono, per altro verso, previste misure di sostegno per quanto concerne gli ammortizzatori sociali in deroga di cui al D.M. n. 83473/2014. Nella fattispecie della curatela che sia posta nella condizione di licenziare nell’ambito della procedura collettiva, di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, non si individuano, pertanto, prima del recesso, misure per dare sostegno ai lavoratori. Occorre tuttavia osservare che la procedura, prima del licenziamento, non dovrebbe essere gravata di costi per retribuzioni e contributi intervenendo, nella circostanza in cui non venga disposto l’esercizio provvisorio, la sospensione dei rapporti – che entrano in quiescenza - ai sensi dell’art. 72 della Legge Fallimentare.

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