Aspettativa non retribuita e maternità
L’art. 22 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità) stabilisce che le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria e eventuale astensione per maternità anticipata). Inoltre, ai sensi dell’art. 24 del citato Testo Unico, le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei 60 giorni, non si tiene conto: delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali; del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità; del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento; del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. Premesso quanto sopra, in assenza di diverse disposizioni contrattuali, in considerazione del fatto che l’aspettativa non retribuita per motivi personale rientra tra le suddette cause di sospensione del rapporto di lavoro, il diritto a percepire l’indennità di maternità dipenderà dal decorso o meno del termine di 60 giorni rispetto a quando inizia il periodo di congedo.
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