Rapporti di lavoro

Sì alle body cam sui treni per prevenire aggressioni furti e atti vandalici

di Rossella Schiavone

Le aggressioni al personale ed agli utenti, i furti e gli atti vandalici sui mezzi pubblici in generale sono sempre più frequenti e, per questo motivo, una società di trasporto pubblico ferroviario ha presentato al Garante Privacy una richiesta di verifica preliminare per poter dotare i suoi addetti alla sicurezza ed i capitreno con compiti di controllo dei titoli di viaggio, di dispositivi indossabili, c.d. body cam, che consentirebbero la raccolta e la trasmissione delle immagini riprese a bordo treno in tempo reale.

Tale immagini, raccolte quindi con videocamere indossabili, sarebbero trasmesse in tempo reale verso un PC posizionato all'interno della sala operativa della società e conservate sul server aziendale per una settimana, così da permettere non solo di attivare con immediatezza l'intervento delle forze dell'ordine, qualora ve ne fosse la necessità, ma, eventualmente, qualora fosse necessario, consentire la ricostruzione dei fatti illeciti.

Inoltre, la telecamera sarebbe:
-collocata sulla spalla sinistra del dipendente e registrerebbe immagini con una visuale unicamente frontale, corrispondente allo specchio visivo dell'operatore;
-attivabile alla necessità dall'operatore solo durante il turno lavorativo a bordo treno, ovvero solo in situazioni di pericolo concreto per l'incolumità di persone e cose (a tal proposito verrebbero fornite specifiche indicazioni nell'ambito di corsi di formazione dove sarebbero altresì indicate le situazioni in cui l'attivazione delle videocamere non sarebbe consentita con particolare riferimento ai comportamenti non conformi alle regole sulla fornitura del servizio di trasporto);
e la sua operatività sarebbe segnalata dalla presenza di un led rosso fisso.

Per il Garante per la Privacy – provvedimento n. 362 del 22 maggio 2018 - tale sistema è lecito ma lo stesso ha comunque prescritto specifiche misure a tutela dei dipendenti e di coloro che saranno ripresi.

Infatti, poiché un tale sistema permetterebbe il controllo a distanza dei dipendenti, essendo l'impiego delle apparecchiature in questione preordinato esclusivamente al raggiungimento di obiettivi di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale, sarebbe lecito solo previo accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, previa autorizzazione dell'Ispettorato.

Ed a tal fine la società che ha presentato la richiesta ha dichiarato di voler attivare la procedura prevista dall'art. 4, comma 1, Legge 20.5.1970, n. 300, siglando un apposito accordo con le organizzazioni sindacali, ed in merito il Garante ha specificatamente indicato che dovrà essere anche fornita un'idonea informativa ai dipendenti sull'uso delle body cam.

La società, inoltre, dovrà disciplinare le modalità di utilizzo e le specifiche condizioni che legittimano l'attivazione dei dispositivi e dovrà adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video coinvolgano soggetti “deboli” (testimoni, vittime di reati, minori ecc.) o riprendano luoghi con particolari aspettative di riservatezza (ad esempio le toilette).

Le immagini raccolte, a cui avranno accesso solo i soggetti autorizzati, dovranno essere conservate in forma cifrata ed essere cancellate automaticamente e irreversibilmente una volta decorso il periodo previsto di una settimana, fatte salve eventuali esigenze di indagine e di accertamento dell'Autorità giudiziaria.

Per quanto concerne, poi la privacy degli utenti, dovranno essere predisposti adeguati strumenti di comunicazione, anche a bordo delle vetture, per avvisare gli stessi della presenza del sistema di videosorveglianza mobile e delle sue caratteristiche.

Addio alla verifica preliminare ed alla notifica al Garante
Il provvedimento in commento è interessante anche per altre questioni relative alla piena applicazione del Regolamento UE 2016/679 dallo scorso 25 maggio 2018.
Infatti per il principio dell'accountability di cui all'art. 24 del GDPR, da tale data non è più applicabile l'istituto della verifica preliminare disciplinato dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 196/2003 per cui spetta adesso ai titolari del trattamento valutare autonomamente, prima di procedere a qualsiasi trattamento, la conformità alla disciplina vigente del trattamento che intendono effettuare, verificando il rispetto di tutti i principi in materia nonché la necessità di effettuare, in particolare, una valutazione di impatto ex art. 35 del citato Regolamento ovvero attivare la consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 nel caso in cui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate per attenuare il rischio.
Analogamente, con riferimento al caso di specie - come lo stesso Garante ha chiarito nel suo provvedimento - qualora il personale autorizzato, all'esito delle dovute verifiche, proceda alla conservazione delle immagini per un tempo superiore ai sette giorni oppure ne disponga la comunicazione alle compagnie di assicurazione, considerato che dal 25 maggio 2018 non è prevista più alcuna forma di “notifica” al Garante, la società dovrà annotare i relativi riferimenti sul Registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del GDPR.

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