L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Calcolo comporto, ccnl commercio

di Callegaro Cristian

La domanda

In un’azienda che applica il Ccnl Commercio-Confcommercio un dipendente si è assentato per complessivi 185 giorni nell'arco di un anno solare per due distinti episodi di infortunio sul lavoro (non imputabili a responsabilità del datore di lavoro). Si chiede se sia possibile licenziare il detto dipendente per superamento del periodo di comporto contrattuale e dunque se la previsione ex art. 175 del Ccnl Commercio Confcommercio in combinato disposto con l'art. 177 del medesimo Ccnl, con la dizione "periodo massimo di 180 giorni in un anno solare" integri una previsione di comporto secco o per sommatoria con specifica di eventuali documenti ufficiali a supporto della relativa interpretazione.

L’articolo 177 del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi stabilisce, in materia di infortunio, che “(…) per la conservazione del posto di lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 76, 77 e 175 (…)”. L’articolo 175 disciplina il periodo di comporto per la malattia e stabilisce che “durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento (…)”. Per anno solare si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrenti dal primo giorno della malattia. Il c.c.n.l. in analisi contempla, quindi, il cosiddetto comporto secco, che si ha quando il periodo di conservazione del posto è stabilito con riferimento ad un’unica e ininterrotta malattia; non è previsto un comporto c.d. per sommatoria, che si configura quando sono presi in considerazione tutti i periodi di assenza per malattia (pluralità di malattie ripetute e intermittenti) verificatesi nell’arco di un predeterminato periodo di tempo. Pur in mancanza di esplicita disciplina riferita al comporto per sommatoria, la giurisprudenza si è espressa in maniera estensiva sull’argomento. In particolare, la sentenza della Cassazione, sezione civile, n. 23663/2011 ha ad oggetto proprio la questione posta dal lettore, vale a dire il periodo di conservazione del posto di lavoro nel contratto del terziario. Ebbene, in quella sede il giudice ha confermato quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, ovvero che – in applicazione del principio di integrazione secondo equità in assenza di previsione contrattuale – si ritiene equo applicare lo stesso termine del comporto secco al comporto per sommatoria: vale a dire 180 giorni all’interno di un periodo di un anno. Al caso oggetto del quesito sembra potersi affermare che si sia verificato il superamento del periodo di comporto. In ogni caso la valutazione spetta sempre al giudice, in ottemperanza al principio di integrazione secondo equità; il giudice, in sede di valutazione potrebbe, sebbene il c.c.n.l. rimandi per l’infortunio alla regolamentazione del periodo di comporto prevista per la malattia, prendere in considerazione anche la differenza di natura tra le due tipologie di evento, oltre ad altri parametri valutativi.

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