Naspi apprendistato beneficio retroattivo
Il rapporto di lavoro si costituisce secondo i principi generali dell’ordinamento – anche di fatto - per l’incontro della volontà del lavoratore e del datore di lavoro. Esso resta pertanto ancorato alla fattispecie contrattuale invocata dalle parti al momento della sua costituzione che non può essere modificata con un atto postumo a valenza meramente amministrativa senza interrompere il rapporto e ricostituirlo ex novo. Per altro verso, nella fattispecie prospettata, l’assunzione a tempo indeterminato ha inciso in maniera sostanziale sul mantenimento dei benefici della NASpI dalla quale il lavoratore è decaduto per effetto di tale costituzione del rapporto, non potendo quindi essere invocato alcun beneficio anche di carattere correlato con uno status che non sussiste più, nemmeno ove fosse stipulato un nuovo contratto. Non si ritiene quindi possibile l’adozione della soluzione prospettata dal lettore.
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