L’assunzione di un percettore della Naspi già impiegato prima
Dalla formulazione del quesito si deduce che il lavoratore venga riassunto dal medesimo datore di lavoro che lo aveva precedentemente in forza. Sulla base di tale presupposto, si osserva quindi che l’obbligo di (ri)assunzione – c.d. diritto di precedenza - di un dipendente già in forza con un contratto a tempo indeterminato è regolamentato dall’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949. Decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, il soggetto datoriale può assumere qualsiasi lavoratore in sostituzione del precedente. Nel caso prospettato, essendo decorso il lasso temporale richiesto dalla norma, se le condizioni mansionatorie (necessariamente diverse dalle precedenti sotto il profilo sostanziale) ed anagrafiche lo permettono, non si vedono elementi di contrarietà alla stipula di un contratto di apprendistato che risponda, ovviamente, a criteri di genuinità.
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