Rapporti di lavoro

Sostanze pericolose, la regione Campania vara la nuova legge per la lotta al radon

di Mario Gallo

Con la legge 8 luglio 2019, n. 13, la Regione Campania ha dettato importanti "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso"; occorre ricordare che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'Oms già nel 1988 ha classificato il radon e i suoi prodotti di decadimento fra le sostanze per le quali vi è la massima evidenza di cancerogenicità per l'uomo (gruppo 1), con gravi effetti soprattutto a livello polmonare, specie quando si tratta di fumatori.
Peraltro va anche ricordato che tale fattore di rischio deve essere attentamente valutato dal datore di lavoro e gli esiti con le misure di prevenzione adottate esposte nel Dvr (cfr. art. 28, c.1, Dlgs n.81/2008); molto spesso, invece, la possibile presenza del radon negli ambienti di vita e di lavoro viene affrontata o molto superficialmente o, addirittura, ignorata e per tale motivo la Regione Campania ha deciso di avviare un'azione di prevenzione di tale rischio più incisiva.
Infatti, con la nuova legge regionale n.13/2019, in vigore dallo scorso 16 luglio, sono state introdotte una serie di misure finalizzate a garantire un livello più alto di protezione e tutela della salute pubblica «dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali» (art.1), basate su due direttrici fondamentali.
Il piano regionale di prevenzione - La prima prevede l'adozione di un apposito Piano Regionale Radon (PRR), che si affianca a quello nazionale del ministero della Salute, che dovrà in primo luogo aggiornare le aree a rischio, secondo gli standard definiti a livello nazionale (art.2); al tempo stesso tale piano avrà, tra l'altro, anche il delicato compito d'individuare gli edifici a rischio, stabilire i limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, definire le misure di prevenzione, nonché la realizzazione e la gestione di una banca dati centralizzata delle misure di radon, aggiornata annualmente, quale strumento conoscitivo di supporto alle iniziative di prevenzione.
Data la complessità del piano, la legge n.13/2019 prevede che lo stesso dovrà essere emanato entro due anni dalla sua entrata in vigore, quindi entro il 16 luglio 2021.
Edifici di nuova costruzione - L'altra direttrice, invece, è la previsione di un pacchetto di norme già immediatamente in vigore e sul quale occorre prestare molta attenzione; infatti, l'art. 3 stabilisce che fino all'approvazione del predetto Piano Regionale Radon e degli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all'art.2, c.5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni e per quelle oggetto d'interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio d'impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo (Bq/m3), misurato con strumentazione passiva e attiva.
L’obbligo di misurazione per gli edifici esistenti: solo 90 giorni per avviare la rilevazione - La legge detta, poi, anche ulteriori vincoli tra i quali vanno brevemente richiamati quelli dell'art. 4 riguardanti gli edifici già esistenti; infatti, fino all'emanazione del già citato Piano regionale e degli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 2, c. 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per gli edifici esistenti, definiti dalle lettere a) e b), sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale.
Si tratta, in particolare, oltre che di una serie di edifici strategici e destinati all'istruzione (lett.a) anche dei locali interrati, seminterrati e posti a piano terra degli edifici aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio d'impianti a rete (lett. b).
Da sottolineare che gli esercenti le attività negli edifici interessati hanno l'obbligo di provvedere, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon, da svolgere su base annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno), ovvero in più misure la cui somma sia pari a un anno e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad Arpa Campania della Asl di riferimento.
Di conseguenza i datori di lavoro e gli altri soggetti obbligati devono già immediatamente attivarsi per avviare le predette misurazioni e, quindi, valutare se i livelli accertati rispettano questi nuovi limiti, anche per non incappare in provvedimenti sanzionatori tra cui, ad esempio, la sospensione della certificazione di agibilità – e, quindi, dell'attività – in caso di omessa trasmissione dei predetti esiti a Comune e Arpa.

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