Rapporti di lavoro

Autotrasportatori, se manca la carta conducente, in caso di controllo ancora possibile esibire l'istanza di sostituzione

di Antonio Carlo Scacco

Il ministero dell'Interno, con nota circolare dell'8 agosto 2019, ha reso noto che, a seguito di ritardi registrati nel rilascio delle nuove carte tachigrafiche, in sede di controllo su strada si potrà ovviare esibendo la ricevuta dell'istanza di sostituzione, accompagnata dalle registrazioni manuali effettuate secondo l'articolo 35 del regolamento 165/2014.

Lo scorso 15 giugno sono entrate in vigore le nuove norme che riguardano il tachigrafo intelligente, sorta di apparecchio digitale di seconda generazione che prevede una connessione al sistema globale di navigazione satellitare. In base a tali norme tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate di nuova immatricolazione, devono dotarsi del nuovo dispositivo. Le nuove tecnologie consentono innovative funzionalità, tra le quali il controllo da remoto, attraverso la quale le autorità preposte potranno esaminare le informazioni di interesse anche con veicolo in movimento.

A partire dalla stessa data anche le carte tachigrafiche officina devono essere sostituite con quelle di nuova generazione. Restano invece valide le carte di controllo, azienda e conducente (da sostituire ovviamente in caso di scadenza, smarrimento, sottrazione o deterioramento). Proprio il rilascio della nuove carte tachigrafiche, come già rilevato in una precedente nota dello stesso ministero del 10 luglio, ha subito alcuni ritardi causa problemi di natura tecnica connessi al cambio della linea produttiva per la loro fabbricazione.

La carta conducente (uno dei quattro tipi di carta tachigrafica, le altre sono la carta azienda, la carta officina e la carta controllo), di colore bianco, deve essere inserita dall'autista del veicolo prima di iniziare la guida e permette di registrare tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari. Ha una durata di cinque anni. L’ articolo 35 del regolamento prevede che, in assenza della carta conducente, quest'ultimo deve all'inizio del viaggio stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato le informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma. Al termine del viaggio avrà cura di stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente, ivi compresa la sua firma.

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