Rapporti di lavoro

Co.co.co. e piattaforme digitali le novità del D.L. n. 101 del 2019

di Alberto Bosco

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, comporta l'entrata in vigore – sia immediata che differita – di alcune disposizioni che interessano da vicino le imprese. Ecco alcune prime considerazioni sulle questioni di diritto più rilevanti.

Collaborazioni organizzate dal committente - La prima novità, entrata in vigore già giovedì 5 settembre, riguarda la modifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che disciplina le "Collaborazioni organizzate dal committente" (cfr. tabella).

Ora, prescindendo da considerazioni di altro genere, pare di potersi rilevare la sostanziale inutilità della "aggiunta", che ora espressamente include le prestazioni "organizzate mediante piattaforme anche digitali". Detta in altri termini, anche tali prestazioni – già in precedenza – avrebbero potuto ricadere nella tutela "sanzionatoria" della norma in esame (per cui "si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato"), in quanto esse non erano mai state espressamente escluse, a differenza (per esempio) delle "collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali".
A dimostrazione di quanto sopra, basta ricordare la sentenza con cui la Corte d'Appello di Torino, decidendo sul ricorso di alcuni lavoratori contro la pronuncia del Tribunale, lo ha parzialmente accolto, dichiarando (ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015) che i medesimi (riders di Foodora, la cui gestione del rapporto avveniva attraverso la piattaforma multimediale "Shyftplan" e un applicativo per smartphone) avevano diritto a percepire quanto maturato per l'attività lavorativa effettivamente prestata, sulla base della retribuzione, diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V livello CCNL logistica trasporto merci, dedotto quanto già percepito.
Peraltro, tale nuove "generica" previsione, che non esclude (e anzi rende opportuno) il ricorso alla certificazione del contratto, si applica a prescindere dal fatto che l'attività svolta mediante la piattaforma digitale riguardi o meno la consegna di beni per conto altrui, oggetto invece delle nuove tutele previste dagli articoli da 47-bis a 47-quater del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Lavoro tramite piattaforme digitali - Altra novità di rilievo è costituita dall'inserimento ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 – sempre nel D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – del nuovo Capo V-bis, rubricato "Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali", e costituito da 3 nuovi articoli: 47-bis, 47-ter e 47-quater, con l'avvertenza che i primi due si applicheranno solo una volta che siano decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 101/2019 (e, quindi, nella tarda primavera del 2020).
In attesa della conversione del nuovo decreto, e quindi senza alcuna fretta, tralasciando inoltre le questioni assicurative, quelle legate al compenso e alla sicurezza del lavoro, merita evidenziare che l'articolo 47-bis, al co. 1, per promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, stabilisce livelli minimi di tutela per i lavoratori – non subordinati – impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, co. 2, lettera a), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
Ci si consenta in proposito qualche rapida riflessione:
a) il campo di applicazione riguarda la "consegna di beni per conto altrui", e quindi, evidentemente, non solo cibi e bevande;
b) in ambito urbano: e quindi, se si esce dalla città la norma non opera?;
c) tra i velocipedi o veicoli a motore di cui all'art. 47, co. 2, lettera a), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non sono incluse, per esempio, le automobili (basta usare un mezzo di trasporto differente per non applicare la nuova norma?);
d) attraverso piattaforme anche digitali: quindi, per esempio, la norma non varrebbe per i fattorini delle pizzerie che ricevono la richiesta di consegna direttamente a voce dal titolare.
Non resta quindi da fare altro che seguire l'iter di conversione del decreto per capirne di più.

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