Rapporti di lavoro

Bonus ai manager, il carried interest genera redditi di capitale

di Marco Piazza

Il porto sicuro per gli strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali rafforzati (carried interest) assegnati a lavoratori dipendenti o assimilati di società, enti o società di gestione di fondi riguarda solo i «proventi derivanti dagli strumenti finanziari».

Tali proventi – in presenza di una serie di condizioni - si considerano per presunzione assoluta in ogni caso "redditi di capitale" o "redditi diversi" (articolo 60 del Dlgs 50/2017).

La presunzione non riguarda, invece, il reddito derivante dalla assegnazione degli strumenti finanziari stessi, che viene comunque qualificato come reddito di lavoro dipendente ricompreso, in base ai principi generali desumibili dall'articolo 51 del Testo Unico.

Infatti, in base al comma 1 dell'articolo 51, anche gli emolumenti in natura, tra i quali sono da ricomprendere le azioni, offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, concorrono a formare il reddito complessivo di lavoro dipendente del beneficiario. Lo ribadisce la risposta 427 del 2019 , confermando la circolare 25/E del 2017, paragrafo 1.

La conseguenza è che quando per ottenere l'assegnazione dei titoli sia imprescindibile lo status di lavoratore, il valore di quanto assegnato, al netto di quanto corrisposto dal dipendente o trattenuto dal datore di lavoro o da terzi costituisce reddito di lavoro dipendente.

Una volta che il dipendente sia entrato in possesso delle azioni o strumenti finanziari, i relativi proventi di natura ricorrente (dividendi, interessi e capital gain):
● sono da considerare "sicuramente" redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria (e non redditi di lavoro dipendente), se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 60 del Dl 50 del 2017;
● altrimenti, sono considerati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria se, pur non essendo rispettate tutte le condizioni citate, l'investimento è idoneo a garantire l'allineamento di interessi tra investitori e management e la correlata esposizione al rischio di perdita del capitale investito che contraddistingue l'investimento del management. Verifica che può essere effettuata utilizzando gli spunti contenuti nella citata circolare 25/E del 2017, paragrafo 4.

La risposta in commento è molto utile anche perché ricorda i principi generali che guidano la determinazione del reddito imponibile derivante dall'assegnazione di azioni ai dipendenti, dopo la scomparsa, dal 2008, di ogni cenno alla materia nell'articolo 51 del Testo unico.

Il valore del "fringe benefit" è costituito dalla differenza fra il valore normale (determinato in base all'articolo 9, quarto comma del testo unico) degli strumenti finanziari assegnati e il prezzo d'acquisto o sottoscrizione pagato dal dipendente.

Per le azioni non quotate, il "valore normale" deve essere determinato in proporzione al valore "effettivo" del patrimonio netto della società (all'ammontare complessivo dei conferimenti per le società di nuova costituzione) e deve risultare da una relazione giurata di stima. Il valore periziato, secondo l'Agenzia, deve essere riferito all'intero patrimonio sociale esistente a una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione è stata deliberata.

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