Rapporti di lavoro

Consiglio Ue, approvata la raccomandazione sulle tutele minime di protezione sociale

di Antonio Carlo Scacco

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 novembre è stata pubblicata la Raccomandazione del Consiglio Ue sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi.

La Raccomandazione mira in modo particolare alla attuazione del principio 12 del Pilastro europeo dei diritti sociali, approvato due anni or sono congiuntamente dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione europea, secondo il quale, «indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori e, a condizioni comparabili, i lavoratori autonomi hanno diritto a un'adeguata protezione sociale».

L'aumento del numero di lavoratori dipendenti in forme occupazionali atipiche unitamente al crescente numero di lavoratori autonomi, ha portato a un complessivo aumento del numero di lavoratori autonomi o parasubordinati.

Il nostro Legislatore è di recente intervenuto (decreto legge 101/2019) per disciplinare il rapporto di lavoro dei cosiddetti gig worker, utilizzati dalle imprese che si servono di piattaforme digitali o app attraverso le quali acquisiscono gli ordini da parte dei consumatori/fruitori dei servizi e li distribuiscono ai gig worker per la consegna o erogazione del servizio (i riders sono quei lavoratori della gig economy che effettuano consegne dei beni per conto altrui).

In quest'ultimo caso le innovative modalità di erogazione della prestazione lavorativa hanno posto numerosi problemi circa la classificazione giuridica del rapporto di lavoro (lavoro subordinato, autonomo ovvero altra categoria). Infatti la prestazione di lavoro, diversamente da quanto accade per i dipendenti, non è obbligatoria ma prestata volontariamente, potendo in teoria il gig worker rifiutarne l’esecuzione.

Nella stessa Raccomandazione si sottolinea come nel corso degli ultimi due decenni la globalizzazione, gli sviluppi tecnologici, le variazioni delle preferenze individuali e l'invecchiamento demografico hanno determinato cambiamenti dei mercati del lavoro nell'Unione e continueranno a fare altrettanto in futuro. L'occupazione sarà sempre più differenziata e le carriere sempre meno lineari (considerando 10).

È bene premettere che la Raccomandazione non è giuridicamente vincolante ai sensi dell'articolo 288 del Tfue, ma nel paragrafo 18 già si chiede, entro il 15 novembre 2020, che la Commissione e il Comitato per la protezione sociale stabiliscano «un quadro di monitoraggio» e sviluppino «indicatori comuni concordati, sia qualitativi sia quantitativi, per valutare l'attuazione della presente raccomandazione».

Circa i contenuti, la Raccomandazione si applica a tutti i lavoratori subordinati e autonomi, comprese le persone che si trovino in entrambe le condizioni lavorative o che siano in transizione tra l'una e l'altra, come pure alle persone che abbiano interrotto l'attività lavorativa a causa del verificarsi di uno dei rischi coperti dalla protezione sociale.

Gli Stati membri dovrebbero garantire un livello adeguato di protezione sociale (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.), fatta salva la facoltà di organizzare i rispettivi sistemi. Più in particolare dovrebbe essere garantita la «effettività» della copertura nel senso che le norme relative ai contributi (ad esempio, relativamente ai periodi contributivi e ai periodi lavorativi minimi) e ai diritti alle prestazioni (ad esempio, in relazione a periodi di attesa, criteri di calcolo e durata dei diritti a prestazioni) dovrebbero essere tali da garantire la possibilità effettiva di maturare o esercitare i diritti alle prestazioni a causa del tipo di rapporto di lavoro o della condizione lavorativa. I relativi diritti dovrebbero essere preservati, accumulati e/o trasferiti in tutti i tipi di lavoro subordinato e autonomo e in tutti i settori economici, nel corso dell'intera vita lavorativa di una persona, durante un determinato periodo e da un sistema all'altro all'interno di un determinato settore di protezione sociale.

Altro principio raccomandato è quello della adeguatezza del sistema di protezione, tale da consentire il mantenimento di un tenore di vita dignitoso e fornire un reddito sostitutivo appropriato in caso di incapacità lavorativa.

Il principio della trasparenza delle condizioni e delle regole intende assicurare alle persone l'accesso in modo gratuito a informazioni aggiornate, complete, accessibili, di facile lettura e chiaramente comprensibili circa i loro diritti e obblighi individuali. Apprezzabile il richiamo alla necessità di semplificare, ove necessario, gli adempimenti amministrativi dei sistemi di protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi e per i datori di lavoro, particolarmente per le piccole e medie imprese.

In buona sostanza la Raccomandazione rappresenta una elencazione di obiettivi che gli Stati destinatari possono raggiungere in vari modi. Qualche critica può essere mossa all'approccio utilizzato, forse troppo generico e tradizionale (ad esempio, manca una elencazione delle nuove forme di lavoro digitali e precarie) che rischia di eludere i nuovi rischi sociali e le nuove forme alternative di protezione. La mancata indicazione di obiettivi minimi di sicurezza sociale, unitamente alla non vincolatività dello strumento utilizzato (forse sarebbe stata preferibile una vera e propria direttiva), rappresentano altrettanti elementi di debolezza.

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