Rapporti di lavoro

Definitiva la rinuncia alla Naspi in favore dell’assegno di invalidità

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di Mauro Marrucci

L'Inps, con il messaggio n. 4477/2019, ha fornito alcune precisazioni in merito al rapporto tra Naspi e Assegno ordinario d'invalidità (Aoi).

In particolare, è stato chiesto all'Istituto se sia possibile ripristinare il pagamento dell'assegno nell'ipotesi in cui l'indennità sia:
1)sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi;
2)erogata in forma anticipata.

Con riferimento alla prima parte del quesito, l'Ente ricorda la sentenza n. 234/2011, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, della legge n. 236/1993, ove non prevede, per i lavoratori beneficiari di assegno o pensione d'invalidità, aventi altresì diritto ai trattamenti di disoccupazione, la possibilità di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

A tale pronuncia ha dato seguito l'Inps con la circolare n. 138/2011, precisando che i lavoratori che abbiano esercitato l'opzione per l'indennità di disoccupazione, possono rinunciarvi in qualsiasi momento, ottenendo il ripristino del pagamento dell'assegno di invalidità. La rinuncia - valevole dal momento del suo esercizio - ha tuttavia carattere definitivo.

Ne consegue che l'assicurato, titolare di Aoi, che abbia optato per l'indennità di disoccupazione, può rinunciarvi, rientrando nel godimento del medesimo assegno senza poter più essere ammesso alla fruizione dell'indennità di disoccupazione.

Una volta che l'assicurato abbia optato per la richiamata indennità troveranno applicazione tutte le disposizioni normative che disciplinano la prestazione, ivi compreso l'articolo 9, comma 1, del Dlgs n. 22/2015 a mente del quale, ove il percettore di indennità Naspi si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi, la provvidenza viene sospesa d'ufficio per la durata del contratto a termine salvo il rispristino alla sua scadenza.

Nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo determinato l'assicurato rimane pro-tempore titolare dell'indennità Naspi, seppure sospesa. Ne deriva che tale soggetto non può percepire l'Aoi nel segmento temporale di sospensione della prestazione, fatto salvo che intenda rinunciare definitivamente alla prestazione di disoccupazione anche residua per percepire l'Aoi.

Sulla base di questi presupposti l'Inps ha precisato che il fruitore dell'indennità Naspi, il quale nel periodo di sospensione della prestazione per effetto della stipula di un contratto a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi chieda il ripristino dell'Aoi, rinuncia all'indennità di disoccupazione Naspi cui aveva in precedenza optato senza potervi accedere nuovamente. Egli non dovrà tuttavia dimenticare che l'Aoi è incumulabile con i redditi da lavoro come precisato dall'Inps con la circolare n. 197/2003.

Venendo al secondo quesito, il messaggio spiega come nel caso di erogazione della Naspi in forma anticipata l'Aoi rimanga sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza del beneficio. Soltanto trascorso tale periodo di tempo l'assegno potrà essere ripristinato, sempreché permangano le condizioni per la titolarità dello stesso.

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