Rapporti di lavoro

Collocamento mirato: invio del prospetto entro il 31 gennaio

di Paola Sanna

Scade venerdì 31 gennaio 2020 l’invio telematico del prospetto informativo che fotografa l’organico aziendale in forza al 31 dicembre 2019, da parte delle aziende soggette alla disciplina sul collocamento mirato prevista dalla legge 68 del 1999.

I datori di lavoro interessati dalla norma devono inviare agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ogni anno il prospetto informativo approvato con Dm 2.11.2010, che può costituire anche richiesta di avviamento al lavoro dei disabili. Da questo prospetto risultano, tra le altre informazioni,
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

L'obbligo è in capo ai datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti - soglia che concorre dunque a formare la base di computo - per i quali, rispetto alla situazione occupazionale rilevata al 31.12 dell'anno che precede l'invio del modello, risulta modificata l'entità dell'obbligo di riserva da assolvere.

Qualora l'azienda non abbia subito cambiamenti nella situazione occupazionale già comunicata, il prospetto non va presentato, così come previsto da Ministero del lavoro e Anpal, con nota 454 del 23 gennaio 2017.

E' sempre opportuno ricordare, che le variazioni dell'organico aziendale - intervenute dopo l'ultimo invio del prospetto informativo – qualora non determinino una modificazione dell'entità della quota da destinare a soggetti disabili, non comportano l'invio di un nuovo prospetto annuale.

Come già noto, l'invio telematico è effettuato esclusivamente con utilizzo dei servizi informatici messi a disposizione da Regioni e province autonome, identificabili in un'apposita sezione del sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

E' importante infine ricordare che in presenza di scopertura, il datore di lavoro è tenuto a presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni.

Ciò significa che l'obbligo di assunzione del soggetto disabile si attiva immediatamente, già con l'assunzione della quindicesima unità, senza poter attendere, come accadeva in passato, una nuova assunzione successiva alla quindicesima.

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