Rapporti di lavoro

Per redditi da lavoro dipendente e compensi vale il principio di cassa allargato

di Antonio Carlo Scacco

In base all'articolo 51, comma 1, del Dpr 917/1986 (Tuir) il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. In base a tale norma, pertanto, si considerano percepiti nel periodo d'imposta (2019) anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo (2020) a quello cui tali redditi si riferiscono (cosiddetto principio di cassa allargato).

Da notare che il 12 gennaio 2020 cade di domenica, ma in tale caso non si applica la regola dello spostamento del termine al primo giorno lavorativo successivo, nel caso in cui cada di sabato o domenica, applicabile ai versamenti di imposte e contributi. Infatti, come specificato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 2/E del 15 gennaio 2003, tale regola non concretizza un termine di prescrizione e pertanto, in relazione alla data del 12 gennaio non può trovare applicazione la disposizione dettata dall'articolo 2963 del Codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo. Incidentalmente si ricorda che con la legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) dal 1° luglio 2018 sussiste l'obbligo per i datori di lavoro o committenti di corrispondere ai lavoratori le retribuzioni o i compensi, e ogni anticipo di essi, esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale mediante uno dei seguenti mezzi: bonifico bancario sul c/c identificato dal codice Iban del lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore oppure, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Collaboratori - Sempre in base al principio di cassa allargato, il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2019. Circa i compensi erogati entro il 12 gennaio non subisce eccezioni la disposizione contenuta nell'articolo 1 del Dm 281 del 2 maggio 1996 e successive modifiche e integrazioni, in base alla quale i contributi devono essere pagati entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso. Conseguentemente il versamento dei contributi relativi dovrà essere effettuato entro il giorno 17 febbraio 2020 (il 16 è domenica), indicando nei modelli di pagamento unificato F24, quale periodo di riferimento, il mese di dicembre 2019 (precisazioni circolare Inps 10/2002).

Pagamento dei compensi agli amministratori - Il principio di cassa allargato, in base al quale le somme percepite entro il 12 gennaio dell'anno successivo costituiscono reddito dell'anno precedente, si applica anche agli amministratori dal momento che i relativi redditi sono equiparati, sotto il profilo fiscale, a quelli di lavoro dipendente. Pertanto i compensi percepiti dall'amministratore entro il 12 gennaio 2020 saranno deducibili dalla società nel periodo d'imposta 2019 (v. circolare AGE n. 57/E del 18 giugno 2001). Bisogna tuttavia fare attenzione alla circostanza che non sempre i compensi percepiti dall'amministratore rappresentano dei redditi assimilati a lavoro dipendente. Ciò accade quando l'attività di amministratore rientra nell'oggetto specifico della professione e, pertanto, sono classificati redditi da lavoro autonomo (per esempio, il consulente del lavoro/dottore commercialista che riveste la carica di amministratore). In tali ultimi casi l'applicazione del principio di cassa, secondo cui i compensi e i costi assumono rilevanza nel momento in cui sono, rispettivamente, percepiti e sostenuti rappresenta il criterio ordinario di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Gli assegni bancari e circolari rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell'ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro. I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista (si presume che il momento della consegna dell'assegno coincida con la data ivi apposta). Non rileva, invece, ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell'assegno intervenga in altro momento o in un diverso periodo d'imposta.

Per esempio, assegno consegnato al professionista nel dicembre 2019 (ad esempio con data 28 dicembre 2019), depositato sul conto nel gennaio 2020: i relativi compensi sono considerati reddito nel 2019.

Nel caso di compensi pagati mediante bonifico bancario, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme deve essere individuato in quello in cui questi riceve l'accredito sul proprio conto corrente (cosiddetta "data disponibile", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata). Non rileva né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, nè il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto accredito.

Pertanto bonifici effettuati a fine dicembre 2019, ma accreditati sul conto del professionista nei primi giorni del 2020, dovranno essere fatturati (con emissione di fattura elettronica) da quest'ultimi nel 2020 e concorrono a formare il reddito nel 2020.

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