Rapporti di lavoro

Contratti a termine, nella legge di bilancio nuove esclusione del contributo addizionale

di Mauro Marrucci

La legge di bilancio per il 2020 ha ampliato il regime delle esclusioni dell'addizionale contributiva e della relativa maggiorazione dovuti per i contratti di lavoro dipendente a termine.

Il Dl 87/2018, come modificato dalla legge di conversione 96/2018, aveva previsto, con effetto dal 14 luglio 2018 l'introduzione di una maggiorazione della contribuzione addizionale, già prevista in ragione dell'1,4 per cento, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, ad eccezione dei rinnovi dei contratti a termine dei lavoratori domestici e di quelli di cui alle ipotesi individuate all'articolo 2, comma 29, della legge 92/2012.

Per effetto di questa ultima precisazione, la maggiorazione della contribuzione addizionale era originariamente esclusa per:
1) i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
2) i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Dpr 1525/1963;
3) gli apprendisti;
4) i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni del Dl 87/2018 sono state integrate dall'articolo 1, comma 403, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) il quale ha previsto che le norme recate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto, e con esse anche la maggiorazione del contributo addizionale, «non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

L'articolo 1, comma 13, della legge di bilancio per il 2020 ha provveduto a:
1) integrare il terzo periodo dell'articolo 2, comma 28, della legge 92/2012 stabilendo espressamente che la maggiorazione della contribuzione addizionale non si applica «nelle ipotesi di cui al comma 29» della medesima legge 92/2012;
2) ampliare le ipotesi di esclusione di cui allo stesso articolo 2, comma 29, della legge 92/2012.

In particolare, secondo la modifica, il contributo addizionale, e con esso la relativa maggiorazione – oltre alle ipotesi già contemplate - non si applicano anche:
- a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
- ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 81/2015 e pertanto con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché per quelli relativi alla fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17, legge 84/1994.

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