Rapporti di lavoro

Dal ministero della Salute le indicazioni per tutelare gli addetti a contatto con il pubblico

di Mario Gallo

Dopo la pubblicazione dell'ordinanza del 25 gennaio 2020, in materia di rafforzamento degli organici attraverso la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, c.1, n.3, c.p.c.), il Ministero della Salute è tornato nuovamente in pista per dare attuazione alla dichiarazione della stato di emergenza da coronavirus, assunta lo scorso 31 gennaio dal Consiglio dei Ministri, attraverso una serie d'indicazioni e di precauzioni per i datori di lavoro e i lavoratori.
Con la circolare 3 febbraio 2020, n. 3190, infatti, il Ministero, nel rispondere alle richieste di chiarimenti "circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico", ha emanato una serie d'indirizzi riguardanti sia la valutazione del rischio da coronavirus, sia le misure di prevenzione da mettere in atto.
Il campo applicativo
Un primo profilo da evidenziare è che il provvedimento in commento, indirizzato anche al Ministero del Lavoro, è finalizzato alla tutela degli "operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico".
Come si può osservate i termini usati in tale espressione sono molto generali, in quanto si fa riferimento non solo ai lavoratori ma anche a tutti coloro che, comunque, svolgono un'attività per conto di un'organizzazione (si pensi, ad esempio, ai volontari) che li pone a contatto con il pubblico.
Di conseguenza appare evidente che sono coinvolti, in primo luogo, i lavoratori del settore dei pubblici esercizi (es. pub, ristoranti, pizzerie, bar, alberghi, etc.) ma anche tutti coloro che, comunque, svolgono una prestazione nei confronti di un'utenza indefinita con il risultato che, a ben vedere, il campo di applicazione è molto più ampio di quanto possa sembrare in quanto ricomprende anche altri importanti settori (es. scuola; palestre; etc.).
Obblighi del datore di lavoro e misure di prevenzione.
Dopo aver chiarito alcuni profili di carattere generale legati al rischio e ai possibili sintomi, il Ministero ha precisato nella circolare che grava sul datore di lavoro il dovere di tutelare tali lavoratori dal rischio biologico, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008, avvalendosi dell'apporto del medico competente.
Si tratta, questa, di una materia molto spinosa con molteplici sfaccettature che certamente creerà non pochi problemi per le aziende e i professionisti che li assistono.
Il Ministero, comunque, ha cercato anche di evitare ogni allarmismo, specificando che "ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria" come, ad esempio, il lavaggio frequente delle mani, porre attenzione all'igiene delle superfici, etc.
E proprio per far si che i lavoratori siamo maggiormente consapevoli dell'entità del rischio, dei sintomi e delle misure di prevenzione da osservare che nella circolare è contenuto l'espresso invito ai datori di lavoro di diffondere i contenuti della circolare stessa presso il proprio personale.

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