Rapporti di lavoro

Domanda per la indennità di disoccupazione agricola

di Antonio Carlo Scacco

Avvertenza: L'art. 32 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in GU dello stesso giorno, ha stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al 1° giugno 2020.


La domanda per le prestazioni di disoccupazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si verifica la disoccupazione. Pertanto entro il 31 marzo 2020 si presentano le domande per gli eventi verificatisi nel corso del 2019.

Soggetti interessati
L'indennità spetta agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) , agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che hanno lavorato per una parte dell'anno, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti purché abbiano integrato fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari. E' richiesto:
-la iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli (OTD) oppure avere svolto attività di OTI nell'anno di competenza;
-due anni di anzianità assicurativa;
-almeno 102 contributi giornalieri versati per attività dipendente agricola (anche non agricola purché sia prevalente l'attività agricola) nel biennio solare precedente la domanda. Per arrivare ai 102 contributi richiesti possono essere utilizzati anche i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale.
L'indennità non spetta ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione: le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri); coloro che si dimettono per giusta causa.

Modalità e termini di adempimento
Per ottenere l'indennità e/o l'assegno, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo (ovvero i suoi eredi in caso di decesso) deve presentare la domanda online mediante il sito www.inps.it, tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), oppure rivolgendosi agli enti di patronato ovvero attraverso il Contact Center.

Il termine è fissato al 31 marzo 2020 pena la decadenza dal diritto.
L'indennità è pari al 40% del salario convenzionale o effettivo, se superiore, ovvero al 30% della retribuzione effettiva per gli OTI. Dall'importo si detrare il 9% a titolo di contributo di solidarietà per ogni giorno di indennizzo e per un numero massimo di 150 giorni (la trattenuta non viene applicata agli OTI). Spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel settore agricolo ed eventualmente non agricolo nei limiti di 365 giornate.
La indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366 se l'anno è bisestile, come il 2020) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo ec. Con il pagamento dell'indennità si accredita automaticamente la contribuzione figurativa risultante dalla detrazione delle giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici). Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Esempio OTD :
1)giornate indennizzate 120
2)salario effettivo€ 70,50
3)Indennità = 120 x 70,50 x 40% = € 3.384
4)Contributo di solidarietà 9% = € 3.384 x 0,09 = 304,56
5)Imponibile Irpef ( 3 – 4)€ 3.079,44

Esempio OTI :
1)giornate indennizzate 120
2)salario effettivo€ 70,50
3)indennità = 120 x 70,50 x 30%= € 2.538 (imponibile Irpef)
(all'OTI non si applica il contributo di solidarietà)

Importi massimi. Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2020 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2019, gli importi massimi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 5 del 25 gennaio 2019 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a Euro 1.193,75 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a Euro 993,21 (quanto al massimale più basso).
L'indennità è pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione. A tale fine il lavoratore interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità: accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell' IBAN); bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento dell' identità del percettore, tramite: il documento di riconoscimento; il codice fiscale; la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all'interessato via posta.

Casi particolari
Verifica della prevalenza. La prevalenza del lavoro agricolo su quello non agricolo deve essere verificata in relazione ai tempi di lavoro e non ai contributi versati (messaggio Inps 6675/2013) e possono essere utilizzati, per arrivare ai 102 contributi richiesti, anche i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale.
Il messaggio Inps n. 3058 del 31 luglio 2018 ha fornito delucidazioni circa la possibilità di trasformare, nei casi di rigetto della domanda di disoccupazione agricola per mancata prevalenza dell'attività agricola, o, viceversa, di rigetto della domanda di NASpI per accertata prevalenza delle attività agricola, l'una domanda nell'altra.

Reiezione della domanda di disoccupazione agricola e trasformazione in domanda NASpI
In caso di reiezione della domanda di disoccupazione agricola per accertata prevalenza di attività prestata nel settore non agricolo, la domanda stessa può essere trasformata in domanda di disoccupazione NASpI a condizione che:
a)intervenga specifica richiesta dell'interessato;
b)la domanda sia stata presentata entro sessantotto giorni dalla cessazione involontaria dell'attività lavorativa (ossia entro i termini previsti, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI);
c)l'interessato provveda ad integrare la domanda di disoccupazione agricola con l'eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione NASpI.

Trasformazione della domanda di NASpI in domanda di disoccupazione agricola
E' altresì possibile trasformare la domanda di disoccupazione NASpI in domanda di disoccupazione agricola ove sia accertata la prevalenza della attività agricola a condizione che:
a)intervenga specifica richiesta dell'interessato;
b)la domanda sia stata presentata nei termini previsti per la domanda di indennità di disoccupazione agricola (ossia dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della prestazione);
c)l'interessato provveda ad integrare la domanda di disoccupazione NASpI con l'eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di

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