Rapporti di lavoro

Regione Veneto, gestione dei tirocini extracurricolari durante l’emergenza Covid-19

di Cristian Callegaro

La Regione Veneto ha fornito una serie di indicazioni in merito alla possibilità di svolgimento delle esperienze di tirocinio extracurricolare in situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nella nota regionale si stabilisce che, alla luce del Dpcm del 9 marzo 2020 e alla luce di quanto disposto dal Dpcm 11 marzo 2020, qualsiasi tirocinio extracurricolare in svolgimento presso un ambiente di lavoro non può proseguire in quanto rappresenta un'esperienza formativa (e non lavorativa). Per lo stesso motivo non sono attivabili nuovi percorsi di tirocinio.

In merito ai tirocini in corso, che evidentemente non possono proseguire secondo le modalità ordinarie, il soggetto ospitante potrà valutare l'applicazione di una delle seguenti opzioni.

Interruzione del tirocinio: si potrà interrompere il tirocinio nel caso in cui il soggetto ospitante/datore di lavoro ritenga non più conseguibili gli obiettivi formativi del tirocinio, data l'attuale situazione di emergenza.

Sospensione del tirocinio: nel caso di sospensione del tirocinio, si avrà la possibilità di recuperare, dopo la scadenza naturale, le giornate di tirocinio che non si sono potute svolgere a causa della situazione di emergenza epidemiologica.

Prosecuzione dell'esperienza con modalità a distanza: la scelta di continuare lo svolgimento del tirocinio a distanza sarà possibile solo fino a quando perdura l'emergenza per tirocini che prevedano attività che non sia necessario svolgere presso la sede del datore di lavoro e con obiettivi formativi conseguibili anche mediante strumenti e verifiche a distanza. L'attività a distanza non può essere svolta presso il soggetto promotore, come da disposizioni del Dpcm 11 marzo 2020. Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza a distanza, per il tramite di adeguata tecnologia. Per poter proseguire l'esperienza in modalità a distanza, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere favorevole del tirocinante e del soggetto promotore, il quale, in quanto garante dell'esperienza formativa, dovrà verificare che gli obiettivi formativi dell'esperienza siano ugualmente raggiungibili.

In relazione all'opzione intrapresa, occorrerà quindi gestire le specifiche comunicazioni e la documentazione da porre in essere. In particolare, il soggetto ospitante dovrà:
- nel caso di interruzione del tirocinio: trasmettere entro 5 giorni la comunicazione di interruzione del tirocinio al sistema delle comunicazioni obbligatorie e comunicare la stessa al soggetto promotore e al tirocinante, motivando l'interruzione con la sopravvenuta situazione di emergenza epidemiologica e la conseguente impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi;
- nel caso di sospensione del tirocinio: comunicare al promotore e al tirocinante che, dal giorno stabilito, il tirocinio è sospeso. Durante la sospensione non vi è obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione. Prima della scadenza naturale del tirocinio si potrà prorogare l'esperienza, per un periodo corrispondente alla sospensione, come se si fosse trattato formalmente di infortunio o malattia del tirocinante, evidenziando, nel campo "note" del progetto formativo, che la stessa è dovuta all'emergenza epidemiologica Covid-19 o Coronavirus.
- nel caso di prosecuzione dell'esperienza in modalità a distanza: non sono dovute particolari comunicazioni al sistema delle comunicazioni obbligatorie o al Ministero del Lavoro e Politiche sociali. Nel fascicolo del tirocinante dovrà però essere presente idonea documentazione che attesti la data certa a partire dalla quale il tirocinio è stato svolto in modalità a distanza e dia conto del tipo di attività svolta e delle verifiche effettuate sull'attività stessa.

Nella nota regionale si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza.
Le indicazioni fornite dalla Regione hanno carattere temporaneo e troveranno applicazione fino al termine della situazione di emergenza per rischio epidemiologico.

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