Rapporti di lavoro

Edilizia, la check-list per la verifica dell’applicazione del protocollo 24 marzo 2020

di Mario Gallo

Con la circolare 27 marzo 2020, n. 36420, la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (Cncpt) ha fornito una serie d'importanti d'indicazioni operative al fine della verifica del rispetto da parte delle imprese edili di quanto stabilito dal cosiddetto "protocollo edilizia-COVID-19", siglato lo scorso 24 marzo dalle organizzazioni sindacali del settore.

È necessario sottolineare che l'articolo 1, comma 3, del Dpcm ha introdotto in questa fase cruciale dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'importante principio in base al quale condizione essenziale per il proseguimento delle attività d'impresa non sono sospese è il rispetto di quanto stabilito dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Il protocollo interconfederale per gli edili 24 marzo 2020
In considerazione anche delle specificità che contraddistinguono il settore dell'edilizia come accennato lo scorso 24 marzo è stato stipulato dalle parti sociali un protocollo, avente valore integrativo di quello di carattere genere del 14 marzo 2020, in cui sono state fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19.

Anche nei cantieri, quindi, devono essere adottati da parte dei datori di lavoro i protocolli di sicurezza anti-contagio, secondo la previsione generale del Dpcm 11 marzo 2011, e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si dovrà far ricorso ai Dpi.

Il protocollo 24 marzo 2020, quindi, sulla falsariga di quello del 14 marzo 2020, detta misure specifiche per quanto riguarda gli accessi in cantiere dei lavoratori e dei fornitori, l'informazione, la sanificazione, il controllo della temperatura, i Dpi, gli spazi comuni, etc.

La check-list
La circolare n.36420 del Cncpt fornisce, quindi, anche a seguito del Dm Sviluppo Economico 25 marzo 2020, una serie d'indicazioni, sotto forma di una pratica check-list, per supportare i tecnici – ma anche gli stessi datori di lavoro – nella verifica del rispetto dal citato protocollo 24 marzo 2020, all'interno dei cantieri aperti.

Da rilevare che in tale protocollo un ruolo strategico è riconosciuto alla figura della coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavoro (Cse), prevista dal Dlgs n.81/2008; si tratta, invero, di un ruolo centrale in quanto è chiamato a governare le interferenze tra le attività svolte dai diversi lavoratori.

Ma la compresenza di diverse imprese all'interno di uno stesso cantiere significa anche un pericolo maggiore di contagio e, per tale motivo, il protocollo del 24 marzo 2020 prevede che il Cse dovrà integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) e la relativa stima dei costi.

Nella check-list allegata alla circolare in questione viene prevista, quindi, la verifica dell'attività di tale figura che, sostanzialmente, diventa ancora di più il "motore" della prevenzione in questa fase, unitamente ai datori di lavoro e agli stessi committenti chiamati anch'essi a vigilare «affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio».

Ing resso in cantiere
Molta attenzione è dedicata, poi, alla verifica del rispetto delle misure sull'ingresso in cantiere; in particolare, per quanto riguarda la misurazione della temperatura corporea viene suggerita l'adozione da parte del datore di lavoro di una procedura nella andranno specificate le modalità relative a tale controllo e una modulistica per annotare la stessa in riferimento ad ogni dipendente che effettua l'accesso al cantiere.

La sanificazione di ambienti e attrezzature di lavoro
Nella check-list, infine, oltre ad una serie di verifiche per quanto riguarda, ad esempio, l'utilizzo dei Dpi e la corretta informazione sulle misure anti contagio, viene anche previsto il controllo dell'attività di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.
In particolare, viene suggerito ai datori di lavoro di adottare una specifica procedura nella quale prevedere le modalità per assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle pulsantiere delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature; ma, come puntualizzato nel protocollo, la sanificazione deve riguardare anche gli ambienti chiusi, gli spogliatoi e le aree comuni, compresi i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio, le auto a noleggio e i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

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