Rapporti di lavoro

Contestabile il recesso che maschera ragioni in realtà soggettive

di Pasquale Dui

Con la disposizione dell’articolo 46 decreto Cura Italia, modificata dal Dl Rilancio, è stabilito un termine di “preclusione” o di “sospensione” per i due tipi di procedure di riduzione del personale previsti dalla legge 223/1991, riguardanti operai, impiegati, quadri ed estese anche ai dirigenti (nei termini dell’articolo 16 della legge 161/2014):
quello per le imprese sottoposte alla procedura Cigs (articolo 4, comma 1)
quello per i datori di lavoro – imprenditori e non imprenditori – non sottoposti a Cigs o che non intendono avvalersi del preventivo ricorso alla cassa integrazione straordinaria (articolo 24).

Ne consegue che:
è precluso l’avvio delle procedure per cinque mesi (di calendario) a decorrere dal 17 marzo 2020;
sono sospese – per cinque mesi – le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Lo scenario che ne consegue, dunque, per le aziende destinatarie della disciplina è quello di una piena libertà per il ricorso al licenziamento individuale di un dirigente per ragioni oggettive e di una libertà condizionata dal confronto sindacale e dal rispetto delle procedure amministrative e legali per il ricorso al licenziamento collettivo.

L’emergenza sanitaria Covid 19 rappresenta una condizione riconducibile giuridicamente al concetto di «forza maggiore», astrattamente idoneo a determinare una condizione di scioglimento e travolgimento dei rapporti giuridici obbligatori e dei possibili contratti a essa eventualmente connessi. Una causale generale, di natura oggettiva idonea a costituire un motivo giustificato per la risoluzione di un rapporto di lavoro. Quello che occorre tenere presente, per avere un quadro lineare e comprensibile, è che mentre, da un lato, non è possibile un licenziamento per malattia di origine Covid-19, operando il divieto di licenziamento del lavoratore ammalato ex articolo 2110 del Codice civile, dall’altro lato è possibile intimare un licenziamento per ragioni economiche-oggettive, per gli impatti negativi sull’equilibrio economico e finanziario dell’azienda, come conseguenza immediata e diretta degli effetti dell’emergenza sulla situazione economica nazionale.

Il pericolo insito in situazioni così gravi e idonee ad incidere su qualsiasi attività economica, sia di impresa, sia di lavoro autonomo, sia, ancora, di altra natura, è quello di un ricorso malizioso dell’azienda a queste giustificazioni per mascherare altre motivazioni di carattere soggettivo, presentate come causali oggettive ma, in realtà, incentrate sullo scopo determinante di espellere dall’impresa un dirigente “scomodo” o inviso agli organi gestori. L’esempio di scuola è l’intimazione di un licenziamento per giusta causa in assenza delle condizioni di legge ex articolo 2119 del Codice civile. L’azienda, peraltro, si troverebbe in una posizione di forza nella successiva vertenza e trattativa, con il lavoratore senza reddito e senza preavviso, che potrebbe essere soggetto a incentivazioni a fronte di rinunce e di risarcimenti a basso costo. In simili casi, il dirigente potrà accedere alla tutela contrattuale ed essere risarcito con una indennità supplementare, come penale a carico dell’azienda.

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