Rapporti di lavoro

Bolzano e Trento, Cig in deroga e chiarimenti dell’Inps

di Josef Tschöll

Per la Cig in deroga è stata prevista una particolarità procedurale a Bolzano e Trento, dove l'accordo tra le Provincie autonome e le parti sociali ha deciso di affidare l'intera gestione ai propri fondi di solidarietà territoriale (costituiti ai sensi dell'articolo 40 del Dlgs n. 148/2015), eliminando così il passaggio presso l'amministrazione provinciale (Ripartizione lavoro).

Lo stesso Dl n. 18/2020 assegna, sul piano procedurale, le risorse di finanziamento della Cig in deroga per le due Province autonome ai rispettivi fondi di solidarietà territoriali. I fondi devono poi anche autorizzare le relative prestazioni in deroga.

Per chiarire meglio le competenze assegnate ai due fondi è stata inserita, in sede di conversione del Dl n. 18/2020, anche una modifica all'articolo 22, comma 5, la quale precisa che le funzioni previste per le province autonome per la concessione dei decreti di autorizzazione per la Cig in deroga si intendono riferite ai due fondi.

È, dunque il rispettivo fondo di solidarietà ad autorizzare le prestazioni della Cig in deroga per queste due Province autonome. La scelta fatta da parte delle due Province autonome e delle parti sociali di affidare la gestione ai fondi è volta a semplificare e velocizzare al massimo le procedure di accesso alla Cig in deroga per i datori di lavoro.

Inoltre, nella fase di conversione del decreto Cura Italia sono stati inseriti due ulteriori commi (5-bis e 5-ter) che fanno confluire le risorse in materia di politiche attive del lavoro (previste dall'articolo 44, comma 6-bis, del Dlgs n. 148/2015) nei fondi di solidarietà territoriali e che autorizzano le Province a mettere nei fondi risorse proprie per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro.

Con il decreto Rilancio appena pubblicato è stato aggiunto un nuovo comma 5-quater che autorizza le due Province a mettere proprie risorse per assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga.

Il pensiero dietro a queste misure è di concentrare le risorse in materia di sostegno al reddito nei due fondi di solidarietà territoriali per avere un centro unico (presso l'Inps) che raccoglie le domande ed eroga le prestazioni senza creare strutture e burocrazia parallele e in modo da poter velocizzare i tempi di lavorazione. I fondi che sono istituiti presso l'Inps possono così anche contare sulle procedure e le informazioni in possesso dell'Istituto previdenziale, creando ulteriori sinergie.

I chiarimenti operativi. Dopo aver pubblicato le prime istruzioni (Inps msg. n. 1581/2020) sulle modalità di presentazione della domanda, l'Inps (circ. n. 61/2020) interviene adesso con una serie di ulteriori chiarimenti. Tuttavia la circolare sembra formulata ancora prima dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio perché non vengono affrontate le novità normative.

Per quanto riguarda, invece, più nel dettaglio i chiarimenti operativi, l'Inps, in linea con quanto previsto dall'accordo quadro, conferma che la Cig in deroga è concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate nelle Province di Trento e di Bolzano. Sono, dunque, escluse le unità operative. Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate con unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, la prestazione è concessa con decreto del Ministero del Lavoro.

Per quanto riguarda, invece, le condizioni di accesso dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale in deroga vengono, adesso, chiariti alcuni dubbi inizialmente emersi durante la discussione per la firma dell'accordo quadro a Bolzano. L'Inps conferma che il trattamento in deroga può essere concesso anche agli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale, ai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 97/1994 (lavoratori agricoli autonomi assunti con un contratto di lavoro a tempo parziale oppure a termine per attività stagionale), nonché ai soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure professionali non previste dalla normativa vigente.

L'Inps si sofferma poi anche sul nodo della procedura sindacale e specifica che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata previo accordo, raggiunto anche in via telematica. Sono inoltre esonerati dall'accordo i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica. Si ritiene che su questo aspetto l'Inps non tenga in considerazione quanto stabilito dall'accordo quadro dalle parti sociali a Bolzano, dove è stato concordato che i datori di lavoro, indipendentemente dal numero degli occupati, sono unicamente obbligati ad inoltrare alle organizzazioni sindacali un'informazione relativamente ai nominativi dei dipendenti coinvolti e al periodo di Cig richiesto senza necessita di qualsivoglia ulteriore comunicazione preventiva, consultazione o accordo sindacale. Inoltre, l'esonero dalla procedura sindacale per le aziende chiuse in seguito ai provvedimenti d'urgenza è stato soppresso dal decreto Rilancio.

Domande e procedura di invio. Anche i chiarimenti sui termini di invio delle domande di Cig in deroga (secondo l'Inps, entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio dell'evento), la durata dell'intervento e le modalità di pagamento (termine di invio dei modelli SR41) dovrebbero subire modifiche dopo l'intervento del decreto Rilancio.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda a Trento viene evidenziato che l'accordo quadro richiede che debba essere allegato un modulo nel quale il datore di lavoro aderisce alla disciplina dell'accordo, dichiara l'entità e la durata della sospensione e il numero di lavoratori interessati e che tale comunicazione debba essere inviata preventivamente anche alle organizzazioni sindacali (per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti) o al massimo entro i due giorni successivi alla sospensione (per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti).

Nell'ambito della procedura di autorizzazione l'Inps sembra prevedere anche un doppio passaggio. La prestazione è concessa dal Commissario del fondo, il quale deve trasmettere la delibera alla piattaforma "sistema unico" per il rilascio dell'autorizzazione da parte delle due direzioni provinciali Inps. Queste ultime comunicheranno poi gli estremi all'azienda e inseriranno i dati nel fascicolo del contribuente. In seguito il datore di lavoro è obbligato a inviare i modelli SR41che dovranno recare anche il numero di autorizzazione.

Infine, preme evidenziare che sebbene siano arrivati adesso i chiarimenti, l'Inps, finora, a Bolzano non ha ancora autorizzato una domanda di Cig in deroga e stenta ad autorizzare quelle per l'assegno ordinario.

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