Rapporti di lavoro

Domande per il reddito di emergenza senza circolare Inps

di Arturo Rossi

Via libera dell'Inps all'inoltro delle domande per il reddito di emergenza (Rem). Lo ha comunicato l'Istituto di previdenza sociale con messaggio 2133 del 22 maggio 2020, fornendo anche le prime indicazioni operative.

La misura per fronteggiare coloro che sono in difficoltà in seguito alla pandemia Covid-19, sarà erogata in due tranche, se in possesso di determinati requisiti, e la domanda andrà presentata all'Inps entro la fine del mese di giugno.

A prevedere questo aiuto è l'articolo 82 del Dl 34/2020, che individua come beneficiari i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, sulla base dei commi 2 e 3 dello stesso articolo 82, evidenziando che le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari a 400 euro, che può arrivare a 800 euro o anche a 840 euro in caso di presenza di inabili nel nucleo familiare.

Il Rem può essere richiesto all'Inps, esclusivamente online, entro il 30 giugno; per garantire la tempestiva gestione delle domande − nelle more della validazione, da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali della circolare applicativa e del modulo di domanda − i cittadini possono inviare le domande di reddito di emergenza dal sito internet www.inps.it, autenticandosi in alternativa con Pin, Spid, carta nazionale dei servizi e carta di identità elettronica.

In ogni caso, si potranno far assistere per la presentazione della domanda, anche dai patronati.

Nella sezione del sito Inps , dedicata ai servizi Covid sono disponibili i manuali operativi necessari al fine di una corretta presentazione della domanda.
Si rimanda alla circolare applicativa, non ancora pubblicata, per le indicazioni di dettaglio relative alle caratteristiche della prestazione e si evidenzia fin d'ora la necessità che il nucleo familiare, al momento della presentazione dell'istanza, sia in possesso di una valida Dsu. Si precisa che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l'attestazione Isee riferita al nucleo ristretto.

Per permettere un primo servizio di consulenza all'utenza interessata, viene allegato il formato elettronico delle informative e delle dichiarazioni di responsabilità presenti sul sito internet accedendo al servizio di presentazione della domanda.

E' da sottolineare che il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, oppure titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia, o percettori di reddito di cittadinanza, ovvero di misure aventi finalità analoghe.

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