Rapporti di lavoro

Emersione dei rapporti di lavoro, proroga dei termini

Il decreto legge 52/2020, in vigore dal 17 giugno, ha prorogato i termini di presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e rilascio di permesso di soggiorno temporaneo al 15 agosto 2020.

di Antonio Carlo Scacco

L'articolo 3 del decreto legge 16 giugno 2020, n. 52, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, ha disposto la proroga del termine di presentazione della domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo al 15 agosto 2020 (il precedente termine era il 15 luglio).

Si ricorda che l'articolo 103, comma 1, del Dl n. 34/2020, in corso di conversione presso le aule parlamentari, ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

Il successivo comma 2 prevede invece la possibilità, per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale e della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza.

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