Rapporti di lavoro

Il licenziamento economico fa scattare la Naspi ma è a rischio di nullità

di Marcello Floris

Il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo (cioè per ragioni economiche) durante il periodo di divieto stabilito dai decreti Cura Italia e Rilancio, dal 17 marzo al 17 agosto 2020, ha diritto a percepire la Naspi, cioè il trattamento di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo ha chiarito l’Inps con il messaggio 2261 del 1 giugno 2020.

L’articolo 46 del decreto legge 18/2020, modificato dall’articolo 80 del Dl 34/2020 ha prescritto che il datore di lavoro non possa recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Sono sospese anche le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Nonostante questo espresso divieto, non è raro il caso di licenziamenti che siano stati comunque attuati. L’Inps si è interrogato dunque rispetto alla possibilità di accesso alla prestazione di disoccupazione Naspi da parte dei lavoratori che hanno subito il recesso datoriale nonostante l’interdizione.

Su questo punto, l’ufficio legislativo del ministero del Lavoro ha preliminarmente ricordato che l’indennità di disoccupazione Naspi è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la loro occupazione e ha precisato che «non rileva il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore».

In ragione di questo è possibile accogliere, se ci sono gli altri requisiti richiesti per legge, le domande di indennità di disoccupazione presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento, intimato anche in una data successiva al 17 marzo 2020.

In questi casi, la corresponsione della Naspi da parte dell’Inps avviene con riserva di ripetizione di quanto pagato, nell’ipotesi in cui il lavoratore licenziato, in seguito a un contenzioso, ovvero per effetto di trattativa, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. Il lavoratore è infatti tenuto a comunicare all’Inps l’esito del contenzioso, in modo da consentire all’Istituto il recupero di quanto indebitamente pagato.

La revoca del recesso
Potrebbe anche verificarsi il caso che il datore revochi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, chiedendo per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del licenziamento (come consente l’articolo 46 del Dl Cura Italia, modificato dal Dl Rilancio). Anche in questa ipotesi, l’indennità Naspi sarà recuperata dall’Istituto, in considerazione del ripristino del rapporto e della tutela concessa tramite la cassa integrazione.

Le conseguenze del recesso
Ma che ne è del licenziamento intimato nonostante il divieto posto dai decreti Cura Italia e Rilancio?

C’è chi sostiene che il licenziamento possa essere ritenuto solamente inefficace fino al termine del periodo di interdizione, cioè, attualmente sino al prossimo 17 agosto, anche se è allo studio una ulteriore proroga del divieto sino alla fine dell’anno.

Tuttavia, l’indicazione più attendibile sembra essere la nullità del recesso per violazione di norme imperative. Se così è, la sanzione applicabile sarà dunque l’obbligo della reintegrazione e del pagamento al licenziato di una indennità risarcitoria pari alla retribuzione maturata dal licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, con un minimo di cinque mensilità e l’obbligo di pagare i contributi assistenziali e previdenziali. E questo vale sia per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, sia per quelli assunti dopo, con l’entrata in vigore del Dlgs 23/2015 sul contratto a tutele crescenti.

La situazione è resa più complessa dai profili di incostituzionalità del divieto di licenziamento derivanti della violazione dell’articolo 41 della Costituzione, per il quale «l’iniziativa economica privata è libera». Da questo principio deriva anche la libertà dell’imprenditore di organizzare liberamente e autonomamente la propria attività.

La questione di illegittimità costituzionale potrà essere sollevata in via preliminare nelle cause di impugnazione del licenziamento davanti al giudice del lavoro. L’eccezione, se accolta, avrebbe l’effetto di sospendere il giudizio di impugnazione con rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Se invece l’eccezione fosse respinta, ne discenderebbe l’illegittimità del recesso per violazione di norme imperative di legge.

I casi esclusi dal blocco dei licenziamenti

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