Rapporti di lavoro

Dall'Inail il nuovo elenco dei Dpi validati in deroga

di Mario Gallo

Con il comunicato del 2 luglio, l'Inail ha reso noto la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, dell'aggiornamento al 29 giugno 2020 dell'elenco dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) autorizzati in base alla vigente procedura di validazione in deroga.

Si tratta, al momento, di 286 Dpi validati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del Dl 18/2020, che detta disposizioni straordinarie per la gestione dell'emergenza Covid-19 e attribuisce appunto all'Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei Dpi.

Il regime straordinario
Va ricordato che tale norma è stata introdotta per fronteggiare più efficacemente l'emergenza provocata dal Covid-19 che, peraltro, è collegata all'articolo 16 dello stesso decreto legge. Quest’ultimo articolo stabilisce che, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 – al momento fissata al prossimo 31 luglio – per i lavoratori sanitari e non, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati Dpi le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del Dl 9/2020; il Dl 34/2020 ha esteso tale previsione anche ai volontari – sanitari e non – e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Inoltre, fino al termine dello stato di emergenza gli «individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio Ce e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio».

L’articolo 15 del Dl 18/2020 stabilisce, quindi, che fino al 31 luglio, fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche (che va precisato sono dispositivi medici e non Dpi) e in deroga alle vigenti disposizioni.

Si tratta, quindi, di un regime straordinario che, tuttavia, prevede anche l'obbligo per i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e per coloro che le immettono in commercio e intendono avvalersi della deroga, d'inviare all'Istituto superiore di sanità un'apposita autocertificazione nella quale dovranno attestare le caratteristiche tecniche delle mascherine e il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Nel caso dei Dpi, invece, la stessa norma prevede che i produttori, gli importatori e coloro che li immettono in commercio, avvalendosi della deroga, devono presentare un'apposita autocertificazione all'Inail in cui attestare, sotto la propria responsabilità, le caratteristiche tecniche dei dispositivi e che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla disciplina in materia (si veda il comunicato Inail del 27 marzo 2020).

Rilevanza dell'elenco dei Dpi validati in deroga
Alla luce, quindi, di tali disposizioni il nuovo elenco pubblicato dall'Inail riporta l'elenco dei Dpi autorizzati secondo la procedura semplificata, che riguardano solo quelli idonei e funzionali a mitigare i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso.
Si tratta, pertanto, degli occhiali (Dpi II categoria), degli occhiali a maschera, della visiera, della semimaschera filtrante, della semimaschera e quarti di maschera, della maschere intere, degli indumenti di protezione e dei guanti monouso (tutti Dpi III categoria).

Di conseguenza, qualora il datore di lavoro intenda utilizzare uno di questi Dpi validati "in deroga" sarà tenuto a verificare che lo stesso sia contenuto nell’elenco Inail, che riporta la data dell'autorizzazione, le caratteristiche del prodotto, il produttore, l'importatore, la regione/nazione e la foto.

Si tratta di un aspetto non trascurabile – anche per le possibili conseguenze in caso di contagio da Covid-19 in occasione di lavoro – in quanto, come sottolineato dell'Inail nel report delle attività del 4 giugno 2020, delle pratiche analizzate a tale data solo il 5% sono risultate conformi alle vigenti norme tecniche di conformità.

Ben il 95% sono risultate, invece, non autorizzabili per varie cause come, ad esempio, l'assenza di report sulle prove effettuate sui dispositivi, ovvero l'allegazione di test report carenti o non rispondenti nei risultati esposti ai limiti indicati nella normativa tecnica di riferimento.

Un numero altissimo che fa capire che attualmente sul mercato c'è di tutto, e ciò anche a danno dei datori di lavoro e dei lavoratori, oltre che dei produttori e degli importatori che, invece, si sono attenuti alle predette norme.

Da osservare, infine, che il nuovo elenco pubblicato dall'Inail non riporta, quindi, i Dpi marcati Ce che, è bene chiarire, possono avere tale marchio solo attraverso la procedura standard ordinaria.

Resta fermo, inoltre, in ogni caso l'obbligo a carico del datore di lavoro della formazione e dell'addestramento dei lavoratori all'uso dei Dpi secondo quanto previsto dal Dlgs 81/2008.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©