Rapporti di lavoro

Accordo sindacale in 45 giorni per i dipendenti di aziende trasferite

di Giulia Basso e Valentina Pomares

Il ritmo incalzante con cui si è sviluppata in questi mesi la normativa volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica ha sancito la centralità delle relazioni industriali come strumento fondamentale, oltre che obbligatorio, per gestire gli aspetti occupazionali delle aziende in crisi.

Da questa normativa emergenziale il sindacato è uscito particolarmente rafforzato, essendo stato coinvolto, fin da subito, nella definizione anche del contenuto dei precetti normativi: Protocollo nazionale anti-contagio, accesso agli ammortizzatori sociali e al credito garantito Sace sono solo alcuni degli scenari in cui la concertazione sindacale è stata protagonista. Una centralità, quest’ultima che, soprattutto per l’accesso alla cassa integrazione, ha messo però in posizione di svantaggio al tavolo delle trattative le aziende colpite dalla crisi ancora prima dello scoppio dell’emergenza, a causa della scarsa disponibilità di margine economico-operativo utile alla condivisione sindacale.

I tempi dell’esame congiunto

Con la legge di conversione del Dl Rilancio (la 77/2020, pubblicata sulla Gazzetta ufiiciale del 18 luglio), il legislatore ha introdotto una nuova norma emergenziale in materia di lavoro, con riferimento al trasferimento d’azienda. In caso di difficoltà economica, il trasferimento del compendio aziendale è di regola uno strumento volto a salvaguardare i rapporti di lavoro, con la loro cessione a un soggetto che sia in grado di conservarli. La legge 77/2020 - con l’aggiunta del comma 1-bis all’articolo 80 - ha modificato la procedura di consultazione obbligatoria prevista dall’articolo 47 della legge 428/1990 in caso di trasferimento d’azienda. In linea generale, se il trasferimento si verifica in imprese che occupano più di 15 dipendenti è obbligatorio per cedente e cessionario avvertire con comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima dell’atto di trasferimento, le rappresentanze sindacali, indicando i motivi della cessione del ramo d’azienda, le conseguenze economiche, sociali e giuridiche per i lavoratori, le eventuali misure da adottare nei loro confronti e la data o la proposta di una data per la cessione. Le organizzazioni sindacali potranno poi richiedere l’esame congiunto. Il mancato rispetto della procedura comporterebbe infatti l’integrarsi di una condotta antisindacale, addebitabile al datore di lavoro.

L’ esame congiunto si intende concluso se nei successivi 10 giorni dal suo inizio non si sia trovato un accordo. Ed è proprio questo termine che viene esteso da 10 a 45 giorni nella legge di conversione del Dl Rilancio, con una modifica che ha efficacia, al momento, dal 18 luglio (data di entrata in vigore della legge 77/2020), al 17 agosto 2020. Ciò ha importanti ricadute sul piano pratico. Che cosa succede infatti se non viene trovato un accordo entro i 45 giorni? Si potrà procedere in ogni caso con la cessione? Solo la giurisprudenza potrà aiutare a interpretare una norma scritta in maniera evidentemente frettolosa.

Procedure fallimentari

La centralità dell’accordo sindacale rileva anche con riferimento all’ipotesi di trasferimento di azienda (o di ramo) in situazione di crisi, così come disciplinato dai commi 4-bis e 5 del citato articolo 47. Rispetto al comma 5, in caso di trasferimento in cui il cedente è sottoposto a una procedura fallimentare o di insolvenza destinata alla liquidazione dei beni aziendali e in cui non venga disposta la continuazione dell’attività o la stessa sia cessata, il principio generale prevede l’esclusione delle tutele previste dall’articolo 2112 del Codice civile per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario, salvo che l’accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali non preveda condizioni di miglior favore. Ciò comporta dunque la possibilità di assunzioni ex novo dell’impresa subentrante, senza conservazione dell’anzianità pregressa, senza applicazione del principio previsto dall’articolo 2103 del Codice civile e così via. L’impresa subentrante potrà dunque concordare condizioni contrattuali nuove per i dipendenti, in deroga al regime di passaggio automatico previsto dall’articolo 2112 del Codice civile, prevedendo peraltro la possibilità di escludere il personale in esubero.

Imprese in stato di crisi

Nel caso di aziende non sottoposte a procedure liquidatorie e dunque solo in stato di crisi (comma 4-bis dell’articolo 47), la regola è di segno opposto, nel senso che l’eventuale accordo concluso con le rappresentanze sindacali potrà riguardare solamente le condizioni di lavoro, nel contesto di un rapporto di lavoro che sarà comunque trasferito.

La gestione dei lavoratori in varie ipotesi di trasferimento d'azienda

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