Rapporti di lavoro

Scade il 31 agosto la proroga dei permessi di soggiorno

di Pietro Gremigni

La legge di conversione del decreto-legge "cura Italia" ha esteso la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020, dettando inoltre ulteriori disposizioni speciali sulla proroga dei termini e dell'efficacia dei titoli di soggiorno in materia di immigrazione.

La norma base che prevede tale sospensione è, dopo la legge di conversione, l'art. 103 comma 2 quater della legge 27/2020.

Vediamo quali sono i permessi la cui validità è stata prorogata per alcuni mesi e cosa succederà dal 1° settembre 2020.

Va tenuto presente che durante la proroga dei termini di scadenza dei permessi di soggiorno, lo straniero mantiene ogni diritto connesso con la regolare presenza in Italia. Ciò significa che è possibile, ad esempio, sia instaurare rapporti di lavoro che concludere contratti di locazione.

In pratica sono prorogati fino al 31 agosto 2020:
- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, da richiedere prima allo Sportello unico per l'immigrazione e poi alla questura. Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.
- le autorizzazioni al soggiorno (articolo 5, co. 7, del TU immigrazione - D.Lgs. n. 286 del 1998), ossia i permessi e le autorizzazioni che conferiscono il diritto a soggiornare, rilasciate dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia;
- i titoli di viaggio di cui all'articolo 24, D.Lgs. n. 251 del 2007 cioè i documenti di viaggio che la questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, alle condizioni e nei limiti previsti dalla disposizione richiamata;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del TU immigrazione;
- la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 8, 29, 29-bis del TU immigrazione;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e successivi del TU immigrazione, tra cui, a titolo esemplificativo, sono ricordati i nulla osta per ricerca, e trasferimenti infrasocietari.

La sospensione fino al 31 agosto 2020 riguarda anche la validità del permesso di soggiorno:
-di cui all'art. 22 del testo unico immigrazione, che disciplina la procedura per il rilascio da parte dello sportello unico per l'immigrazione del nulla-osta al lavoro subordinato e che autorizza il datore di lavoro che ne fa richiesta ad assumere un lavoratore straniero residente all'estero.
-di cui all'art. 24 testo unico immigrazione, che disciplina la procedura per il rilascio da parte dello sportello unico del nulla osta al lavoro stagionale e che, riguarda in sostanza il permesso stagionale di durata pluriannuale;
-di cui all'art. 26 testo unico immigrazione, che disciplina la procedura per il rilascio del visto per lavoro autonomo; il relativo permesso di soggiorno per lavoro autonomo non può avere validità superiore ad un periodo di due anni;
-di cui all'art. 30 testo unico immigrazione, che disciplina il permesso di soggiorno per motivi familiari, che ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è correlato;
-di cui all'art. 39-bis testo unico immigrazione, che disciplina le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per studio, la cui durata varia in relazione alla durata del corso, tirocinio, scambio formativo o convenzione in base alla quale è stato richiesto.

L'ultimo periodo della disposizione prevede l'applicazione della proroga anche alle richieste di conversione. Dato che i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale sono prorogati esplicitamente fino al 31 agosto 2020, la disposizione sembrerebbe diretta a ricomprendere nella proroga (sarebbe in ogni caso opportuno un chiarimento) anche le restanti tipologie di conversione di titolo di soggiorno previste dal TU immigrazione e da altre norme speciali.

Lavoro stagionale – Occorre fare attenzione però al fatto che un'altra norma della legge 27/2020 supera le predette disposizioni prevedendo un termine più ampio di durata dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale: la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020 (art. 78 comma 3 sexies, decreto-legge 18/2020 conv. L. 27/2020).

Richiesta di rinnovo – I predetti permessi di soggiorno scadranno pertanto il 31 agosto 2020.
I cittadini stranieri dovranno quindi chiederne il rinnovo entro 60 giorni cioè a partire dal 31 agosto 2020.
La domanda di rinnovo va presentata da parte dello straniero alla Questura competente tramite ufficio postale a cui andrà consegnato il materiale consistente in:
-Marca da bollo
-Copia del passaporto
-Copia del permesso di soggiorno, della carta d'identità e del codice fiscale del richiedente
-Stato di famiglia e certificato di residenza
-Copia del mod Unificato Lav o denuncia all'Inps (per i lavoratori domestici);
-CU, Modello unico, dichiarazione dei redditi, buste paga
I datori di lavoro non devono effettuare alcun adempimento nella fase di rinnovo, salvo consegnare alcuni dei documenti indicati poc'anzi. Ricordiamo soltanto che occupare lavoratori stranieri privi di un permesso di soggiorni validi comporta l'applicazione della pena della Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di € 5.000 per lavoratore. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento

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