Rapporti di lavoro

Rientrano nei costi gli oneri di sicurezza extra per Covid-19

di Luigi Caiazza

Nei contratti pubblici, tempi ridotti e certi per il pagamento degli stati di avanzamento, inclusi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza.

Lo stabilisce l'articolo 8 del decreto legge 76/2020 che per le procedure di pagamento nell'ambito dei contratti pubblici già in corso alla data dell'entrata in vigore del decreto legge stesso: il direttore dei lavori, in relazione alle lavorazioni effettuate al 17 luglio 2020 e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, adotta lo stato di avanzamento entro 15 giorni, mentre il certificato di pagamento dovrà essere emesso contestualmente e comunque entro i 5 giorni successivi. Entro 15 giorni dall'emissione di quest'ultimo certificato, dovrà essere effettuato il materiale pagamento dello stato di avanzamento.

Una ulteriore novità riguarda le straordinarie misure di sicurezza imposte all'impresa esecutrice a seguito della “rivisitazione”, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Si tratta delle misure di sicurezza straordinarie e specifiche contenute nel Protocollo d'intesa del 14 marzo scorso riguardante la ripresa dei lavori in sicurezza nei cantieri edili da coordinarsi, ovviamente, con quello più in generale riguardante le attività lavorative e produttive del 24 aprile 2020, in quanto applicabile.

Dato che sono misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle a suo tempo individuate e quantificate in relazione al progetto di esecuzione dell'opera, opportunamente l'articolo 8 del Dl 76/2020 ne ha previsto l'inserimento nei costi della sicurezza e il relativo pagamento nei termini sopra indicati. La garanzia, collegata al coronavirus, nei confronti dell'appaltatore opera non soltanto in relazioni ai maggiori costi della sicurezza, ma trova applicazione anche sul regolare svolgimento delle attività, ovvero sulla regolare esecuzione dei servizi o delle forniture o impedimento a ultimare i lavori, i servizi o le forniture, nel termine previsto da contratto.

Infatti viene ora stabilito che, ove il rispetto delle misure di contenimento previste dalle disposizioni speciali richiamate impedisca, anche solo parzialmente, il rispetto di tali termini, la circostanza non è imputabile all'esecutore ma costituisce causa di forza maggiore. In tal caso l'esecutore, in base all'articolo 107, comma 4, del Dlgs 50/2016, è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, ovvero provvedere alla sospensione parziale di quelli non eseguibili. La circostanza non sarà imputabile all'esecutore ai fini della proroga del termine, trovando in tal caso applicazione l'ipotesi prevista dall'articolo 107, comma 5.

Sempre in materia di appalti pubblici, l'articolo 8 del decreto 76/2020, mentre da una parte, in sede di partecipazione ad una procedura d'appalto tra le cause di esclusione elimina la presenza di eventuali condanne del subappaltatore, dall'altra inserisce una ulteriore causa di esclusione dell'appaltatore dalla gara, qualora la stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che quest'ultimo non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e quarto periodo dell'articolo 107, comma 4, del Dlgs 50/2016. È evidente a questo punto che se tale ultima modifica dovesse essere confermata in sede di conversione nei termini indicati, non si potrà parlare di legge di “semplificazione” in quanto l'intervento della stazione appaltante avverrebbe anzitempo, ancor prima della definizione di eventuale contenzioso in corso tra l'operatore e l'istituto di previdenza, con la conseguenza di comprometterne anche l'esito.

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