Rapporti di lavoro

Licenziamenti bloccati con lo strumento della Cassa o dell’esonero contributivo

di Angelo Zambelli

Per evitare che la crisi economica derivante dall’epidemia potesse ripercuotersi sui livelli occupazionali, la legislazione emergenziale – con il Dl Cura Italia prima, modificato dal Dl Rilancio poi – ha introdotto con decorrenza dal 17 marzo 2020 e sino al 17 agosto 2020 il blocco dei licenziamenti per motivi economici, sia collettivi sia individuali.

A pochi giorni dalla scadenza del divieto, il Governo ha deciso di ignorare gli appelli di autorevoli economisti e del mondo delle imprese optando, ancora una volta, per l’estensione del divieto. Stavolta, tuttavia, l’Esecutivo nel decreto Agosto, il cui testo bollinato è stato diffuso ieri, non si è limitato a una semplice proroga del blocco, ma ha elaborato un “farraginoso” meccanismo in base al quale l’ultra-vigenza del divieto viene fatta coincidere con l’ulteriore periodo di fruizione della cassa integrazione Covid (18 settimane in totale, richiedibili dal 13 luglio 2020) o di godimento della decontribuzione (quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020).

Pertanto - diversamente dal passato – non vi è un termine di valenza generale trascorso il quale il divieto di licenziamento verrà meno: ci troviamo dinnanzi a una scadenza “mobile” che varia a seconda del periodo in cui la singola azienda fruirà dell’ammortizzatore sociale o dell’esenzione contributiva. In particolare, l’ultima bozza del decreto Agosto prevede l’estensione del divieto di licenziamento per ragioni economiche per tutto il periodo (continuativo o frazionato) in cui il datore di lavoro beneficerà della (ulteriore) cassa integrazione Covid o dell’esonero dal versamento dei contributi.

La norma è il frutto di un compromesso politico: non si vuole dire chiaramente ciò che sarà. Ovvero, che la moratoria sui licenziamenti è stata prorogata nei fatti sostanzialmente fino alla fine del 2020 per tutte quelle aziende (la stragrande maggioranza) che – causa la situazione emergenziale e, quindi, il blocco dei licenziamenti introdotto a marzo - hanno necessariamente fatto ricorso sin qui all’ammortizzatore Covid.

E infatti, in caso di ricorso all’ammortizzatore sociale con decorrenza dalla prima data utile (13 luglio 2020), l’impresa non potrà licenziare quantomeno sino al 16 novembre 2020. Ma anche qualora non si volesse ricorrere alla Cigo Covid (che il decreto presenta pur sempre quale mera facoltà) restano i quattro mesi di decontribuzione per tutti coloro i quali abbiano fatto domanda di ammortizzatore sociale Covid per i mesi di maggio e giugno (articolo 2).

Esaminando il divieto con i rimandi contenuti nella norma, sembrerebbero escluse dalla proroga del divieto di licenziare per motivi economici solo le aziende che – da una parte - non abbiano intenzione o necessità di ulteriore ammortizzatore gratuito (quantomeno per le prime nove settimane) e che – dall’altra - non ne siano state beneficiarie nei mesi scorsi, quantomeno maggio e giugno.

Da ultimo, anche con riferimento al decreto Agosto, permangono forti dubbi di legittimità costituzionale: è evidente che la proroga del divieto di licenziamento per un ulteriore lungo periodo (peraltro variabile e indeterminato) che va persino oltre l’attuale scadenza della dichiarata emergenza epidemiologica (fissata al 15 ottobre 2020) continua a comprimere la libertà imprenditoriale di cui all’articolo 41 della Costituzione.

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