Rapporti di lavoro

Formazione a distanza, per il Ministero è ancora prioritaria

di Mario Gallo

Con la ripresa delle attività economiche l'articolo 1, comma 13, del Dl n.33/2020, ha dato anche i primi segnali di apertura nei confronti della formazione in aula all'interno delle aziende, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro.
Durante questi mesi di emergenza dovuta alla Sars-Cov-2, infatti, il blocco totale di ogni attività in presenza ha determinato non poche difficoltà per i datori di lavoro (in caso di nuove assunzioni, aggiornamento, etc.), soprattutto in ambito di "safety" in quanto, com'è noto, la formazione è obbligatoria e ad essa sono collegate anche le pesanti sanzioni penali previste dal Dlgs n.81/2008.
Con il Dpcm 11 giugno 2020, prima, e da ultimo con il Dpcm 7 agosto 2020, il Governo ha, così, revocato la sospensione dei corsi di formazione in presenza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, che devono essere gestiti, comunque, nel rispetto delle indicazioni previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, oltre che dalle varie ordinanze regionali.

Le indicazioni del ministero del Lavoro
Tale apertura ha, quindi, generato l'idea che ormai, in questa fase, la formazione a distanza (Fad) ritorna ad avere un ruolo secondario, rispetto a quella in presenza, ma a ben vedere le cose non sono in questi termini.
In tal senso, infatti, è da rilevare che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nella Faq del 26 luglio 2020, ha tenuto a chiarire in primo luogo che «...nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio».
Precisa ancora il Ministero che tali indicazioni trovano applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, etc.) e che «Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza", fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda».
Quindi, secondo il Ministero la formazione in aula si potrà effettuare quanto "oggettivamente" il datore di lavoro non è in grado di organizzare la Fad tramite videoconferenza in modalità sincrona (Cfr. ministero del Lavoro, Faq 4 maggio 2020), ma ciò appare francamente poco credibile in quanto, ormai, gran parte delle piattaforme informatiche di grande diffusione soddisfano tale requisito.

La priorità della Fad
La Fad, quindi, anche per il ministero del Lavoro costituisce ancora una misura prioritaria di prevenzione del contagio e quella in aula rappresenta la strada percorribile, oltre che nel predetto caso, anche quando si tratta di corsi che prevedono una parte pratica che si rileva, ad esempio, non solo nei corsi per addetto al primo soccorso, ma anche in quelli per addetti all'antincendio e per i carrellisti.
L'emergenza, infatti, non è ancora terminata e dal Dpcm 7 agosto 2020 si rileva che il rischio di aggregazione e di affollamento, potenzialmente presente nelle attività in aula, deve indurre sempre alla massima precauzione; peraltro, va osservato che il Protocollo condiviso dalle parti sociali del 24 aprile 2020, continua ancora a prevedere lo stop delle attività in presenza, anche se sarebbe auspicabile un aggiornamento di tale disposizione collettiva al mutato quadro normativo generale.

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