Rapporti di lavoro

Conguagli da 730 con termine "mobile": al via la fase finale

di Matteo Ferraris

L'emergenza Covid-19 ha di fatto anticipato al 2020 le modifiche al calendario dell'assistenza fiscale. Con l'art. 1, DL n. 9/2020 e l'art. 61-bis, DL n. 18/2020 sono state modificate le scadenze ma soprattutto è stato anticipato di un anno un processo definito con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 che aveva già dilatato l'agenda dell'assistenza fiscale, sia pur con decorrenza dall'anno 2021.

L'emergenza ha fatto slittare dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 il termine entro cui gli enti terzi avrebbero dovuto inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata. Resta, invece, confermata la possibilità di trasmettere in via telematica le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta entro il 31 ottobre.

Ciò ha comportato un progressivo slittamento delle scadenze tipiche della gestione del processo di assistenza fiscale
-dal 5 maggio 2020 è stata resa disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia;
-è slittata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l'invio del 730 precompilato.

I sostituti d'imposta potranno, quindi, ancora adesso ricevere prospetti ordinari di liquidazione delle imposte; ciò è singolare in quanto questa fase temporale è ordinariamente riservata a fasi mature del processo di assistenza fiscale, in particolare:
-la gestione delle richieste di riduzione della trattenuta della seconda rata di acconto (normalmente in scadenza al 30 settembre e, ora, scivolata al 10 ottobre);
-gli esiti delle dichiarazioni integrative (in scadenza al 10 novembre).

Per quanto questo calendario possa apparire anomalo, la nuova agenda dovrebbe favorir un più tempestivo adempimento da parte dei contribuenti "a credito" e un adempimento entro il maggiore termine, presumibilmente preferito dai contribuenti "a debito".

L'addensamento dei contribuenti "a debito" in questo periodo temporale costringe, però, i sostituti d'imposta a nuove attività quali la gestione di rimborsi negli ultimi mesi dell'anno, in concomitanza con
-la gestione di trattenute a debito secondo un piano di rateazione differente da quello liberamente determinato dal contribuente se, questo, supera le 3 rate;
-la gestione concomitante di un processo di rateazione e di trattenuta della seconda rata (in scadenza a novembre);
-la gestione di eventuali dichiarazioni integrative (trasmissibili dai caf entro il 10 novembre).

Appare, altresì, plausibile che l'avvio ad ottobre della trattenuta della prima rata di acconto possa comportare una maggiore frequenza di casi di "incapienza" delle retribuzioni. Cio implicherà la necessità per i sostituti di imposta un conseguente maggiore numero di comunicazioni ai sostituiti dei dati per la autonoma gestione del debito residuo.

Schematizziamo gli adempimenti del sostituto per meglio chiarire.
1)I sostituti di imposta devono effettuare la trattenuta del debito sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto prospetto di liquidazione; ciò significa che la prima trattenuta utile potrebbe essere quella di ottobre. In presenza di importi a debito, la rateizzazione è gestibile solo nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
2)La seconda rata di acconto è trattenuta con le retribuzioni erogate nel mese di novembre.
3)Le liquidazioni conseguenti alle dichiarazioni integrative dovranno essere completate entro dicembre.
4)Le somme a credito saranno rimborsate con la prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

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