Rapporti di lavoro

Start up innovative, più facile il ricongiungimento per i lavoratori autonomi stranieri altamente qualificati

Il Ddl di Bilancio consente al lavoratore straniero di ottenere il ricongiungimento con i suoi familiari anche in attesa del permesso di soggiorno e indipendentemente dalla sua durata

di Alessandro Sacrestano

L’articolo 22 del Ddl di Bilancio per il 2021 mira ad agevolare la competitività del tessuto imprenditoriale nazionale, favorendo ulteriormente la costituzione di start up innovative che impieghino lavoratori autonomi stranieri altamente qualificati.

Tale facilitazione deriva, nel contesto normativo di riferimento, da una espressa modifica dell’articolo 26 del Dlgs 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), a cu il Ddl di Bilancio aggiunge un nuovo comma, il 6-bis. Si ricorda che la norma in discussione (articolo 26), rubricata «Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo», disciplina le ipotesi e le condizioni in base alle quali i cittadini stranieri possono esercitare in Italia un’attività di lavoro autonomo ed intraprendere un attività imprenditoriale attraverso la costituzione o la partecipazione, assumendo anche cariche amministrative, a società.

Ebbene, il Ddl di Bilancio si inserisce in tale contesto disciplinando (e agevolando) il ricongiungimento familiare fra il lavoratore autonomo straniero e la sua famiglia quando il primo sia coinvolto, in Italia, presti la sua attività a favore di una start up innovativa. Nel dettaglio, il Ddl di Bilancio, limitatamente alla tipologia di lavoro autonomo per la costituzione di start up innovative (Dl 179/2012) consente al lavoratore straniero di ottenere il ricongiungimento con i suoi familiari anche nelle more dell’ottenimento del permesso di soggiorno e indipendentemente dalla sua durata.

La stessa norma fissa, in ogni caso, dei paletti specifici all’applicazione di tale innovazione. Innanzitutto la procedura deve perfezionarsi nell’ambito delle quote di «flussi migratori in entrata» disposte ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Dlgs 286/1998. Tale norma prescrive, infatti, che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari, siano espressamente determinate annualmente con Dpcm.

Il Ddl di Bilancio, nelle sole ipotesi di stranieri coinvolti come lavoratori autonomi in start up innovative, inoltre, consente di declinare uno dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare e, cioè, quello disposto dall’articolo 29, comma 3 lettera a), del Testo unico dell’immigrazione. Pertanto, in tali casi, non sarà necessario che lo straniero sia dotato di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

La richiesta di ingresso dei familiari sarà presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta per il lavoratore autonomo e consentirà di ottenere, per i familiari, un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quello del lavoratore autonomo.

Appare utile ribadire che quanto sopra si applichi ai soli lavoratori autonomi impiegati in start up innovative. Si tratta di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che rispettino i seguenti requisiti oggettivi:
• è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
• ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio economico europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
• ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
• non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
non distribuisce e non ha distribuito utili;
• ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.

Inoltre, dovrà rispettare almeno uno dei seguenti 3 requisiti soggettivi:
1) sostiene spese in ricerca e sviluppo e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
2) impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
3) è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

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