Rapporti di lavoro

Congedi Covid con tre decorrenze diverse

di Matteo Prioschi

Fruibilità con decorrenze differenziate per il congedo in favore dei lavoratori dipendenti che hanno figli conviventi studenti under 14-16. Con la circolare 132/2020, Inps ha fatto il punto su questo strumento a seguito dell'evoluzione normativa, con esclusione, però, di quanto disposto dal decreto legge 149/2020 (Ristori bis) per le sole aree rosse (che sarà oggetto di ulteriore circolare). Il congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, è alternativo all'attività in smart working ed è soggetto a limiti di incompatibilità all'eventuale assenza o smart working dell'altro genitore.

Con il Dl 111/2020 è stato introdotto il congedo fruibile se per il figlio under 14 convivente viene disposto dall'Asl un periodo di quarantena a seguito di contatto avvenuto in ambito scolastico con una persona positiva al Covid. Questo congedo è fruibile dal 9 settembre.

La legge di conversione del Dl 104/2020 (decreto agosto) ha ampliato la casistica di applicazione del congedo: il contatto con un Covid-positivo può essere avvenuto anche durante lo svolgimento di attività sportiva o motoria presso strutture pubbliche o private, o durante lezioni musicali o di lingue. A fronte di relativa quarantena disposta dall'Asl, in alternativa allo smart working, uno dei due genitori può fruire del congedo, ma a partire dal 14 ottobre, data di entrata in vigore della legge 126/2020 di conversione del decreto agosto. Qualora sia stata disposta una quarantena decorrente da tale data e oltre il 14 ottobre, il congedo si può fruire solo a partire da quest'ultima data (quindi coprendo solo una parte della quarantena).

Successivamente il Dl 137/2020 (decreto ristori 1), ha introdotto altre due novità:
- la prima è che l'età è stata innalzata da 14 a 16 anni e se il figlio ha più di 14 anni ma meno di 16 il congedo non è indennizzato al 50% ma semplicemente consiste in un diritto ad astenersi dall'attività lavorativa senza la possibilità di essere licenziato;
- la seconda è che il congedo può essere utilizzato anche nel caso di sospensione delle lezioni in presenza.Dato che il Dl 137/2020 è entrato in vigore il 29 ottobre, queste estensioni si applicano da quest'ultima data. Anche in questa ipotesi, a fronte di eventuali sospensioni con decorrenza anteriore, il congedo potrà essere fruito solo dal 29 ottobre.

La circolare Inps non si sofferma più di tanto sull'estensione alla fascia di età oltre 14 e fino a 16 anni, in quanto non essendo l'assenza dal lavoro indennizzata, l'interessato deve presentare la richiesta direttamente all'azienda e non all'istituto di previdenza.

Viene invece precisato che non è ancora possibile presentare la domanda per il congedo a fronte di sospensione delle lezioni in presenza, mentre è stato aggiornato il modulo in modo da poter inviare le domande relative alle quarantene per contatto avvenuto in ambito extrascolastico. La domanda può essere presentata tramite sito internet, call center dell'Inps o patronati.

Per quanto riguarda le compatibilità/incompatibilità per la fruizione del congedo in caso di sospensione dell'attività scolastica in presenza, Inps rimanda a quanto già indicato con la circolare 116/2020, pubblicata a seguito del Dl 111/2020. Tuttavia precisa che in caso di genitori separati con figli da matrimoni diversi, è consentito che un genitore fruisca del congedo per il figlio nato dal primo matrimonio e l'altro genitore contemporaneamente fruisca del congedo per il figlio nato dal secondo matrimonio, sempre che il coniuge del secondo matrimonio non ricorra a sua volta all'astensione.

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