Rapporti di lavoro

Sicurezza, la delega ai dirigenti richiede data certa e autonomia

di Pasquale Dui

L’effetto della pandemia di Covid-19, con la situazione economica che ne è derivata e con la grande sensibilità sul tema della sicurezza in azienda, fa sì che i dirigenti percepiscano intensamente i profili di responsabilità legati al proprio ruolo, e che siano anche sensibili ai rischi che possono correre.

Il dirigente d’azienda sente, sempre e comunque, le responsabilità, le necessità, le urgenze connesse al proprio ruolo, soprattutto quando riveste la qualifica di dirigente apicale, come direttore generale, direttore delle funzioni specifiche di area e/o settore, con ruolo primario nella produzione, nell’amministrazione, nelle vendite. Queste responsabilità, specialmente in un periodo critico come quello presente, si orientano poliedricamente verso la realtà economica e il suo futuro e verso la propria azienda. Ogni successo dell’azienda è un successo del dirigente, ogni criticità nella vita, presente e futura, dell’azienda rappresenta una potenziale fonte di responsabilità per il dirigente.

Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità civili, penali ed erariali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell’autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme. Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, causate da violazioni delle norme citate, commesse dal dirigente nell’esercizio delle sue funzioni, sono in via di principio a carico del datore di lavoro, salvi i casi di possibile trasferimento delle responsabilità al collaboratore stesso, che può avvenire per il fatto stesso dell’investitura formale in particolari ruoli (tipico, a riguardo, il caso del direttore generale) o attraverso una delega di funzioni che, a determinati presupposti, è idonea a determinare il pieno passaggio della funzione e delle relative responsabilità.

La delega di funzioni

La giurisprudenza, a prescindere dalle specifiche previsioni di leggi settoriali, ha sempre valutato con un certo sospetto la delega di funzioni, come strumento di traslazione di poteri, contenendolo in ambiti precisi, idonei a evitare possibili condotte elusive del datore di lavoro (così, ad esempio, in materia ambientale e di tutela della salute e sicurezza).

In materia di sicurezza, la delega, per essere efficace, deve rispettare precisi limiti e condizioni (articolo 16 del Dlgs 81/2008):

che risulti da un atto scritto con data certa;

che il delegato abbia tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Non solo, alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Inoltre, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Non può essere delegata la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp). Il rispetto delle condizioni elencate esclude la responsabilità del datore di lavoro.

In altri ambiti, la disciplina di settore prevede, ove del caso, il perimetro delle responsabilità, individuando ormai molto spesso, quali soggetti di riferimento, sia il datore di lavoro, sia il dirigente, eliminando così alla radice le strade di possibili elusioni.

Basti ricordare le previsioni in tema di responsabilità degli enti (decreto 231/2001), con la pesante carica sanzionatoria, dei membri degli Organismi di vigilanza, del data protection officer per la protezione dati personali, dei membri dell’internal audit, del risk manager per i rischi ambientali, e via dicendo.

Le tutele nel Ccnl dirigenti

La contrattazione collettiva dei comparti dirigenziali privati prevede, generalmente, alcune regole di supporto per il dirigente, variamente articolate per singolo Ccnl ed escluse, peraltro, nei casi accertati di dolo o colpa grave. È solitamente previsto – anche con la stipula di una apposita polizza assicurativa obbligatoria – che, in caso di procedimento penale a carico di un dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità, tutte le spese e gli eventuali oneri siano a carico del datore di lavoro, compresi quelli di assistenza legale.

Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica, di per sé, il licenziamento e, in caso di privazione della libertà personale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto.

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