Rapporti di lavoro

Assunzione disabili sospesa anche per Cig Covid

di Barbara Massara

La sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili e delle categorie protette vale anche in caso di ricorso alla Cig con causale Covid-19.

Lo precisa il ministero del Lavoro nella circolare 19/2020, dopo aver acquisito il parere positivo dell’ufficio legislativo, specificando che la sospensione degli obblighi occupazionali della legge n. 68/1999, quale disciplinata dal comma 5 dell’articolo 3 della medesima legge, nonché dall’articolo 4 del Dpr n. 333/2000, si applica anche ai datori di lavoro che ricorrano alla Cigo, all’assegno ordinario o alla cassa in deroga per Covid-19 in base agli articoli da 18 a 22 del Dl n. 18/2020.

Con il recente provvedimento il Ministero conferma il parere che aveva già anticipato con nota 8566 del 29 ottobre 2020, a fronte di una specifica richiesta avanzata dalla Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna.

La necessità di questa precisazione nasce dal fatto che la sospensione è, per previsione normativa, applicabile alle ipotesi di crisi, riorganizzazione aziendale e contratto di solidarietà, per le quali è possibile fare ricorso alla Cigs secondo l’articolo 21 del Dlgs n. 148/2015, nonché in occasione di procedure di riduzione collettiva del personale in base agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 o di dichiarazioni di fallimento.

Successivamente, con una serie di provvedimenti amministrativi, l’ambito di applicazione è stato esteso alla Cig in deroga, al ricorso ai fondi di solidarietà, nonché a quello dell’esodo incentivato per isopensione (articolo 4 della legge 92/2012 - circolare del Lavoro 22/2014).

Per consentire l’applicazione della sospensione anche alle ipotesi di ricorso alla Cigo (e quindi anche all’assegno ordinario) per Covid-19, il Ministero, nella circolare di fine anno, ha valutato come la situazione epidemiologica che ancora stiamo vivendo abbia comportato una situazione di crisi che ha reso più difficile l’adempimento dell’obbligo di assunzione dei disabili.

In ragione di tale valutazione, le aziende interessate potranno beneficiare della sospensione degli obblighi, previa comunicazione agli uffici competenti del collocamento obbligatorio effettuata in base all’articolo 4, comma 1, del Dpr n. 333/2000.

Tale sospensione, però, a differenza di quella dei licenziamenti collettivi, vale solo negli ambiti provinciali sui quali insistono le unità produttive interessate dai provvedimenti di Cigo/Ao/Cigd, e il numero delle assunzioni obbligatorie sospese deve essere proporzionato alle sospensioni o riduzioni di orario applicate che hanno giustificato l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale.

Infine, la sospensione si applica per un periodo pari a quello di durata della fruizione della Cig, al termine del quale l’obbligo si considera ripristinato.

La circolare n. 19/2020 del ministero del Lavoro

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