Rapporti di lavoro

Proroghe brevi per lavoro smart e fragili

di Matteo Prioschi

Il decreto legge milleproroghe (183/2020) ha esteso fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 gennaio), e comunque non oltre il 31 marzo, l'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale da parte dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio in base a fattori quali età, immunodepressione, comorbilità, terapie salvavita, precedenti patologie oncologiche. Tale obbligo, in precedenza in vigore fino al 31 dicembre 2020, si applica anche ai datori di lavoro che, in linea generale, non sono tenuti alla nomina del medico competente, ma che possono provvedervi in questa fase di emergenza oppure chiedere l'intervento di uno di essi tramite l'Inail.

Prorogata fino alla fine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo, la possibilità per i datori di lavoro privati di attivare il lavoro agile ai dipendenti senza accordo individuale e con modalità di comunicazioni semplificate nei confronti del ministero del Lavoro. In modo parzialmente analogo viene estesa la deroga all'accordo individuale per il lavoro agile nella pubblica amministrazione, ora prevista fino al 31 dicembre.

La formula utilizzata per queste tre proroghe determina, al momento, un effetto limitato. Infatti l'espressione «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021» porta a concludere che la proroga finisce alla scadenza che si presenta per prima tra le due, e comunque non oltre marzo. Ma, attualmente, lo stato di emergenza si conclude il 31 gennaio (delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020) data fino a cui vigevano le deroghe per lo smart working nel settore privato. Nei fatti, quindi, la proroga al momento non c'è.

Diversa (invertita) è la formula utilizzata in precedenza per prorogare lo smart working semplificato nel settore privato in occasione della conversione del decreto legge 125/2020: «prorogato fino al 31 gennaio e comunque fino al termine dello stato di emergenza». Formula che avrebbe consentito un'estensione della proroga automatica a fronte di un rinnovo dello stato di emergenza.

In ambito lavorativo il decreto contiene altre due misure molto specifiche. Viene estesa di sei mesi, fino al 1° luglio prossimo, l'operatività delle agenzie di somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale create, a Taranto e Gioia Tauro, per gestire e riqualificare il personale in esubero. Inoltre sono prorogati fino al 31 marzo i contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Calabria.

Sul fronte previdenziale, Inps avrà un anno in più a disposizione per il recupero delle prestazioni indebite relative alle campagne di verifica reddituale del periodo di imposta 2018. La decisione è stata presa a fronte delle nuove modalità di recupero degli indebiti (somme nette e non lorde) introdotta dall'articolo 150 del decreto legge 34/2020 che comporta tempi lunghi di adeguamento delle procedure Inps e quindi non è potuta avvenire entro la scadenza naturale del 31 dicembre 2020.

Introdotta inoltre una sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale del primo semestre 2021, che riprenderanno a decorrere da luglio di quest'anno. La decisione, si legge nella relazione illustrativa del milleproroghe, è dovuta perché l'attività di accertamento ha richiesto più tempo e ha registrato un rallentamento anche la consegna delle notifiche, con il rischio che ora possano essere recapitate insieme più notifiche ai contribuenti relative a periodi differenti, soprattutto per artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata, già toccati duramente dalla crisi.Infine è stato esteso di un anno, al 31 dicembre 2021, il termine entro cui due commissioni tecniche devono individuare le attività gravose e studiare e comparare la spesa pubblica per previdenza e assistenza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©