Rapporti di lavoro

I contratti di rete per solidarietà escludono le politiche territoriali e i cicli produttivi

di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri

Per effetto dell’articolo 12, comma 1 del Dl 183/2020, convertito dalla legge 21/2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall’articolo 3, c. 4-sexies del Dl 5/2009 per la stipula di un contratto di rete - con firma digitale non autenticata - che sia volto a favorire il mantenimento dei livelli d’occupazione delle imprese appartenenti a una stessa filiera produttiva che versi in uno stato di crisi, determinato da uno stato d’emergenza dichiarato con provvedimento d’autorità.
L’attribuzione temporanea al contratto di rete di tale ulteriore specifica finalità - a cui ha provveduto in un primo tempo l’art. 43-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto in sede di conversione dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - ha contribuito ad ampliarne l’ambito d’applicazione rispetto al perimetro già tracciato dall’art. 3 del richiamato Dl 5/2009.
Dunque, tra le finalità del contratto di rete può essere temporaneamente annoverato l’impiego in regime di codatorialità o distacco (art. 30, c. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) di lavoratori in forza presso imprese partecipanti alla rete e che:
- siano a rischio di perdita del posto di lavoro;
- abbiano perso il posto di lavoro per cessazione dell’attività o per crisi d’impresa.
Oltre alle anzidette funzioni “rimediali” volte ad arginare gli effetti che la crisi sanitaria può riflettere sui livelli occupazionali, le modifiche normative introdotte con il citato art. 12, c. 1 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 estendono al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per la stipulazione di un contratto di rete con causale di solidarietà anche quando esso miri all’assunzione di lavoratori le cui competenze professionali possono contribuire ad accelerare e consolidare la fase di ripresa dell’attività economica delle imprese partecipanti al programma.
Così come evincibile sin dalla prima lettura dell’art. 43-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - che l’art. 12, c. 1 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 non affina, limitandosi appunto a estenderne l’ambito temporale d’applicazione -, emergono criticità note, che sarebbe stato opportuno risolvere.
Fermo restando che non può che essere accolta con favore la più ampia possibilità di stipulare un contratto di rete con causale di solidarietà sino al 31 dicembre 2021 per realizzare un programma che si proponga di arginare e limitare – o addirittura superare – gli effetti dell’attuale crisi economica facendo leva su principi di solidarietà, collaborazione e reciprocità tra le imprese, restano alcune osservazioni da fare.

Le finalità complesse del contratto di rete per solidarietà

In primo luogo, la proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale stipulare un contratto di rete per le finalità di cui all’art. 43-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 potrebbe sembrare ravvicinata quando si consideri la complessità che caratterizza la definizione di un programma imprenditoriale condiviso in un frangente caratterizzato da variabilità e incertezza determinate dall’emergenza epidemiologica sia sul piano socio-economico che normativo (durante la fase emergenziale, la produzione legislativa è sovente parsa instabile ed esitante, condizionando la capacità progettuale dell’impresa). La costituzione di una rete che miri a mantenere i livelli d’occupazione delle imprese partecipanti, impiegare in regime di codatorialità lavoratori che rischino di perdere il posto di lavoro, provvedere al (re)inserimento di coloro che abbiano perduto il lavoro per chiusura dell’attività o crisi d’impresa o ancora a instaurare rapporti di lavoro con lavoratori che possano contribuire ad avviare una fase di recupero della competitività pregiudicata dalla crisi sanitaria implica infatti una scrupolosa attività d’analisi degli assetti organizzativi esistenti, l’armonizzazione in un unico programma di politiche imprenditoriali che definiscano obiettivi condivisi, l’operatività di processi che consentano alla rete di avvalersi di economie di scala, investimenti in innovazione e massima valorizzazione delle competenze professionali disponibili.

Alla luce di quanto esposto e delle composite finalità che lo stesso art. 43-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 attribuisce al contratto di rete con causale di solidarietà, il termine del 31 dicembre 2021 - che, in analogia a quanto già precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare 9 ottobre 2020, n. 2/V con riferimento all’art. 43-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, afferisce alla sola stipulazione del contratto di rete con causale di solidarietà e non alla sua durata - avrebbe potuto anche essere superato per lasciare un più agevole spazio di negoziazione alle imprese.

Il limite alla stessa filiera produttiva è eccessivo

Data la gravità del quadro economico venutosi a delineare, il riferimento espresso alla filiera produttiva (supply chain) operato dal citato art. 43-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 rappresenta una limitazione forse eccessiva dell’ambito d’applicazione del contratto di rete con causale di solidarietà, specie quando si consideri che le finalità - di per sé meritevoli e condivisibili - che la disposizione attribuisce a tale contratto afferiscono alla difesa dei livelli occupazionali e alla attuazione di politiche di ripresa economica e addirittura espansive.

Escludere la possibilità che il contratto di rete possa essere usato per valorizzare il tessuto economico di un territorio a prescindere dal fatto che le imprese che partecipano al programma appartengano alla stessa filiera produttiva avrebbe l’effetto di svilire tale strumento contrattuale, limitandone la funzione solidaristica e coesiva anziché estenderne per quanto possibile il ricorso. Sul piano legislativo, sarebbe stato opportuno correggere tale “innaturale” limitazione, perché le già emerse perplessità interpretative, che hanno peraltro formato oggetto di una interpretazione estensiva con la richiamata circolare 9 ottobre 2020, n. 2/V, potessero essere definitivamente fugate e il contratto di rete potesse trovare più lineare applicazione anche con riferimento a imprese che, pur non appartenendo alla medesima filiera produttiva, siano stabilite in un territorio circoscritto e ben individuato ovvero siano parte del medesimo ciclo produttivo o settore economico.

I rischi legati al Covid nei distacchi

Resta inteso che per quanto riguarda l’esecuzione del contratto di rete, non potrà non essere attentamente valutata l’esposizione al rischio (interferenziale) di contagio in occasione di lavoro dei lavoratori che svolgano la propria attività in regime di codatorialità o distacco (art. 30, c. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276). Al proposito, sarà necessario che le imprese appartenenti alla rete deducano nel protocollo sanitario (inter)aziendale le necessarie misure di natura tecnica ed organizzativa che possano garantire al massimo grado possibile tutela della salute dei lavoratori (nel rispetto di indicazioni dedotte nel programma di rete stesso o contenute in un apposito “protocollo di rete” a questo allegato).

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