Rapporti di lavoro

Modello 730/2021 verso la scadenza del 30 settembre

di Michela Magnani

Dopo l'anticipazione dell'entrata in vigore delle modifiche alle scadenze dell'assistenza fiscale ad opera del D.L 124/2019 già dallo scorso anno, quindi sulla base della normativa in vigore, i contribuenti che posseggono redditi dichiarabili con il modello 730 devono ricordarsi di presentarlo entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. Quindi, per i redditi relativi al 2020, il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2021 è giovedì 30 settembre.

La scadenza riguarda sia le presentazioni "dirette" da parte del contribuente sia le presentazioni effettuate dai CAF o dai professionisti abilitati.

Questi ultimi infatti, sulla base della tempistica regolamentata dall'articolo 16, comma 1- bis del D.m. n. 164/1999 dopo aver svolto tutti gli adempimenti previsti ed in particolare i controlli a cui sono tenuti per il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'articolo 2 del D.m. citato, trasmetteranno entro il 30 settembre tutte le dichiarazioni che hanno ricevuto dai contribuenti/clienti nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2021.Anche nei mesi precedenti la trasmissione delle dichiarazioni da parte dei CAF o dei professionisti abilitati è stata effettuata sulla base di una specifica tempistica. A tale proposito infatti, l'articolo 16, comma 1-bis del D.M 164/1999 prevede che devono trasmesse entro il:

•15 giugno 2021 le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

•29 giugno 2021, le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno;

•23 luglio 2021, le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

•15 settembre 2021, le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

•30 settembre 2021, le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.

Queste diverse tempistiche avranno anche influito sull'attività dei sostituti d'imposta che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto n. 164 del 1999 avranno, di volta in volta provveduto ad operare il c.d. "conguaglio per assistenza fiscale" sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui hanno ricevuto i vari prospetti di liquidazione.

Infatti, ora il conguaglio da assistenza fiscale ha una tempistica "mobile" in quanto lo stesso dipenderà sia dal momento di presentazione del modello 730 da parte dei contribuenti/dipendenti sia dalla tempistica di pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro. Considerando che il modello viene di solito utilizzato dai contribuenti con situazioni creditorie al fine di ottenere anticipatamente il rimborso del credito spettante e che, in particolare il modello precompilato poteva essere accettato o modificato o integrato e quindi trasmesso all'Agenzia già dallo scorso 19 maggio, si ritiene che sfrutteranno questo più lungo termine di presentazione principalmente contribuenti con situazioni particolari o in attesa di documentazione mancante.

Un caso tipico di possibili contribuenti "ritardatari" potrebbe essere rappresentato da cittadini impatriati nel 2020 (e che hanno acquisito la residenza fiscale in Italia nel 2020) che, non essendosi iscritti all'AIRE durante la loro permanenza all'estero (che deve essere durata più di due anni), sono in attesa di attestati di residenza all'estero (ai sensi dell'articolo 4 delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni) rilasciati dalle Amministrazioni fiscali dei paesi in cui avevano risieduto o di altra documentazione che dimostri la loro residenza fiscale in quei paesi al fine di potere godere dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 16 del D. Lgs n. 147/2015.

E' importante infine ricordare che la normativa sull'assistenza fiscale da sempre ha ammesso che il contribuente possa "rivedere" quanto in precedenza dichiarato qualora si accorga di aver commesso degli errori e/o di aver omesso dei dati nella compilazione della stessa. Le modalità e le tempistiche saranno diverse in funzione della tipologia di integrazione o rettifica che dovrà essere effettuata.

Se la correzione degli errori o delle omissioni della dichiarazione 730 precedentemente presentata determina un maggiore rimborso o un minore debito d'imposta per l'anno d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione l'articolo 14 del D.M 164 del 1999 prevede che entro il 25 ottobre 2021, il contribuente potrà presentare solo ed esclusivamente tramite un CAF dipendenti o a un professionista abilitato, un nuovo modello 730 integrativo del precedente.

Diversamente, se il contribuente riscontra nel modello 730 presentato, errori od omissioni la cui correzione determini un minore rimborso o un maggiore debito (quali ad esempio l'omessa o la parziale indicazione di un reddito, o l'indicazione di un onere deducibile/detraibile non spettante … ), egli dovrà regolarizzare la propria posizione presentando entro il 30 novembre 2021, un modello REDDITI Persone Fisiche 2021, procedendo al versamento in modo autonomo delle somme dovute a titolo d'imposta, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale come previsto dall'art. 13 del D. Lgs n. 472 del 1997. In entrambi i casi la presentazione di una dichiarazione integrativa non interrompe le procedure relative all'assistenza fiscale e il sostituto d'imposta rimane obbligato ad effettuare i rimborsi spettanti o a trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario di cui ha avuto comunicazione telematica.

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