L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Assunzione disabile a tempo determinato, causali

di Rozza Alberto

La domanda

Un'azienda ha utilizzato nel mese di marzo un lavoratore disabile con contratto di somministrazione a tempo determinato. Nel mese di aprile intende assumere lo stesso lavoratore direttamente, con contratto a tempo determinato per sette mesi, attraverso la stipula della convenzione ex art. 11 legge n. 68 del 12 marzo 1999 per coprire la quota di riserva. In questo caso trattandosi di un rinnovo del contratto a termine c'è l'obbligo di inserire una delle causali previste dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2015, anche se l'azienda ha l'obbligo di assumere un lavoratore disabile e lo assume con la citata convenzione?

Il Ministero del lavoro, con la circolare 17/2018 ha ricordato al punto 2.2 che “in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo”. Tale precisazione ministeriale vale anche nella situazione opposta, ossia quando l’assunzione diretta con contratto a termine fa seguito ad un periodo di missione con contratto di somministrazione presso lo stesso utilizzatore. Il DL 87/2018 (L. 96/2018) non ha previsto esclusioni particolari dalle causali nel caso in cui il lavoratore sia un soggetto tutelato dalla Legge 68/1999, anche se l’assunzione avviene per un obbligo di legge e sulla base di una convenzione per il suo inserimento in azienda. Ne consegue che nel caso in esame, l’azienda che assumerà il lavoratore disabile sarà tenuta ad indicare la causale, ricadendo nella disciplina dei rinnovi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©