Cigs per crisi con pagamento diretto inps
La CIGS non è pregiudicata dal mancato raggiungimento dello scopo unicamente se il richiedente ha correttamente adempiuto agli impegni programmatici. Come recentemente stabilito il TAR del Lazio, con la Sentenza 14 marzo 2019, n. 3380 il datore di lavoro che ha richiesto l’intervento dell’ammortizzatore non è infatti tenuto a raggiungere l’obiettivo individuato dal programma finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale ed alla salvaguardia dell’occupazione, ma a porre in essere il piano di risanamento già presentato e approvato, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Ne deriva che l'inadempimento del piano di risanamento coinciderebbe con il difetto di diligenza nell'esecuzione delle attività dichiarate nel programma e potrebbe pregiudicare la tenuta dell’ammortizzatore sociale. Pur non potendo comprendere nel dettaglio l’andamento dei fatti, si osserva tuttavia che, in ogni caso, la modificazione dell’assetto aziendale potrebbe essere supportata dalle disposizioni recate dall’art. 25, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015. Per effetto di tale norma infatti, “L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento”.