L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Cigs per crisi con pagamento diretto inps

di Marrucci Mauro

La domanda

Un'azienda settore alimentare industria con oltre 50 dipendenti a novembre 2018 inoltra istanza di cigs per il periodo novembre 2018-31 ottobre 2019 per crisi, il piano di risanamento a corredo della suddetta istanza prevedeva il recupero e l'espansione di quote di mercato nell'ambito del settore, nonché il reimpiego graduale di tutto il personale posto in cassa integrazione. Dopo alcuni mesi, esaurite le commesse ed effettuato le ultime consegne, è sopraggiunta una crisi finanziaria che non consente neppur temporaneamente l'attività produttiva e tutti i dipendenti sono stati posti in cigs a zero ore. Non avendo attuato il piano di risanamento si chiede se la cigs può essere revocata ed in caso affermativo da quando.

La CIGS non è pregiudicata dal mancato raggiungimento dello scopo unicamente se il richiedente ha correttamente adempiuto agli impegni programmatici. Come recentemente stabilito il TAR del Lazio, con la Sentenza 14 marzo 2019, n. 3380 il datore di lavoro che ha richiesto l’intervento dell’ammortizzatore non è infatti tenuto a raggiungere l’obiettivo individuato dal programma finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale ed alla salvaguardia dell’occupazione, ma a porre in essere il piano di risanamento già presentato e approvato, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Ne deriva che l'inadempimento del piano di risanamento coinciderebbe con il difetto di diligenza nell'esecuzione delle attività dichiarate nel programma e potrebbe pregiudicare la tenuta dell’ammortizzatore sociale. Pur non potendo comprendere nel dettaglio l’andamento dei fatti, si osserva tuttavia che, in ogni caso, la modificazione dell’assetto aziendale potrebbe essere supportata dalle disposizioni recate dall’art. 25, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015. Per effetto di tale norma infatti, “L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento”.

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