Contratto a termine per sostituzione maternità
A norma dell’art. 1, L. n. 339/1958 il rapporto di lavoro domestico è di natura subordinata e, per quanto riguarda il lavoro a termine, il D.Lgs. n. 81/2015 non prevede una esclusione dal campo di applicazione (queste sono elencate all’art. 29). In questo caso troverà, dunque, applicazione l’art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, il quale richiede solo genericamente esigenze di sostituzione di altri lavoratori. Non dispone, dunque, che la sostituzione dovrà avvenire con un orario di lavoro pari a quello praticato dal lavoratore sostituito. Di conseguenza si ritiene possibile sostituire un lavoratore part-time con un lavoratore al quale è assegnato un orario di lavoro settimanale diverso. Invece, l’art. 4, D.Lgs. n. 151/2001 dispone solamente che “in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo”. Anche in questo caso la norma non contiene, dunque, una limitazione. Tuttavia, l’art. 62, D.Lgs. n. 151/2001 (disposizioni speciali per i lavoratori domestici) non fa riferimento al citato articolo 4.