Il computo dei soci di Srl nelle imprese artigiane
Secondo l’articolo 5 della legge 443/1985, introdotto dalla Legge 57/2001, l'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, operando nei limiti dimensionali, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. A sua volta l’art. 4 della medesima legge stabilisce che sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana. Poiché l’usufruttuario di una quota di SRL, pur avendo diritto di voto, non è da considerare socio della società, infatti tale qualifica spetta solo al nudo proprietario, quest’ultimo dovrà essere computato ai fini del rispetto dei limiti dimensionali (Cass. n. 4/1987)
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