di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un gruppo societario ha intenzione di erogare un premio di anzianità ad un dipendente (già pensionato) che ha maturato, all'interno delle società del gruppo, un'anzianità di più di 50 anni. Si chiede se la somma è esente da assoggettamento ad imponibile contributivo e fiscale ed invece utile ai fini TFR essendo un'evento eccezionale e verosimilmente non ricorrente visto che nessun dipendente del gruppo ha mai raggiunto un'anzianità tale.

Sotto il profilo fiscale si ritiene che la somma in questione, ove erogata in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) possa rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a euro 258,23 (articolo 51 co. 3 TUIR). Tale valore deve essere considerato alla stregua di una franchigia, nel senso che la parte di valore eccedente è normalmente imponibile. Come precisato dalla circolare Age 59/E/2008 la liberalità in questione opera anche se erogata a un solo dipendente (precedentemente si richiedeva che l'erogazione liberale fosse concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità ovvero a categorie di dipendenti). Viceversa si applica la regola generale secondo cui Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Circa la computabilità ai fini del TFR, una sentenza della Cassazione (12411/2002), proprio in relazione alla computabilità del premio di anzianità nel TFR, aveva abbracciato la tesi positiva, in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la occasionalità della erogazione corrisposta ai fini del computo dovrebbe far leva sulla "qualità" dell'emolumento corrisposto, verificandosi tale connessione “ogni volta che una norma (legale o pattizia) ricolleghi ad un certo evento correlato al rapporto lavorativo l'emolumento stesso, ed escludendo invece dal computo del trattamento di fine rapporto ogni somma corrisposta al lavoratore per ragioni rispetto alle quali il rapporto di lavoro funga soltanto da mera occasione.”. Nel caso sottoposto all’esame della Corte, tuttavia, si trattava di una erogazione percepita “in forza di specifica norma contrattuale”, quindi prevedibile in quanto collegata al verificarsi di un determinato evento (nello specifico il compimento del 30° o 35° anno di servizio del lavoratore). Nel caso rappresentato dal quesito, invece, sembra trattarsi di erogazione del tutto straordinaria ed imprevedibile, non contemplata da norme pattizie, frutto esclusivo di una determinazione unilaterale del datore di lavoro. In quanto tale, a parere di chi scrive, non dovrebbe essere utile al computo del TFR.

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