Scatti di anzianità ex somministrati
La continuità, che rappresenta una delle caratteristiche del rapporto di lavoro, si riflette sull’anzianità di servizio del lavoratore. Diversi istituti legali e contrattuali riconducono all’esistenza di una determinata anzianità la possibilità di fruire di alcuni diritti. L’anzianità è in stretto collegamento sia con la prestazione effettiva sia con alcune ipotesi di sospensione del rapporto (malattia, infortunio, ferie, ecc.). Nel calcolo dell'anzianità di servizio sono compresi: – periodo di prova e di apprendistato; – eventuali periodi di sospensione tutelata (malattia, infortunio e maternità); – periodi di preavviso lavorato. A ciò si aggiunga che, nella somministrazione, il rapporto di lavoro vero e proprio è quello che si instaura tra lavoratore ed agenzia di somministrazione e che il CCNL delle Agenzie di somministrazione, allo scopo, stabilisce: “per tutti i lavoratori gli scatti di anzianità sono erogati in conformità al raggiungimento dei periodi di maturazione previsti dal CCNL dell'utilizzatore anche nei casi di missioni rinnovate nell'arco di 15 giorni. Il periodo previsto per la maturazione degli scatti di anzianità è riportato sul contratto di assunzione del lavoratore”. Premesso quanto sopra, nella fattispecie di cui al quesito, si ritiene che, in assenza di diversa disposizione contrattuale, il periodo in cui il lavoratore, successivamente assunto con regolare contratto di lavoro, sia stato in missione presso il medesimo utilizzatore, non computi agli effetti degli scatti di anzianità.