L'esperto rispondeContrattazione

Contributo Naspi per i rinnovi dei contratti nel turismo in attesa di chiarimenti

di Mauro Marrucci

La domanda

Un albergo ristorante applica il Ccnl Alberghi imprese confcommercio e per ragioni organizzative fa ricorso frequente ai contratti extra e di surroga e ai contratti intermittenti con gli stessi soggetti. Per queste tipologie contrattuali che sono tutte a tempo determinato si deve applicare l'incremento del contributo Naspi a ogni rinnovo?

La questione riguarda la corretta applicazione del contributo addizionale previsto dall’art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012 come modificato dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 87/2018 convertito il Legge n. 96/2018. La norma stabilisce che tale contributo, pari all’ 1,40%, dovuto in caso di rapporto di lavoro “non a tempo indeterminato” debba essere “aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione”. Recentemente l’INPS, con messaggio n. 3447 del 24 settembre 2019, ha diramato le istruzioni operative per l’applicazione - e il recupero per il periodo pregresso – dell’incremento contributivo senza menzionare se ne siano interessati o meno i contratti di lavoro intermittente e i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore dei pubblici esercizi e turismo - denominati “lavoro extra e di surroga” dall’art. 93 del CCNL delle imprese turistiche Confcommercio. Le predette forme contrattuali sono sicuramente assoggettate al contributo addizionale dell’1,40% in quanto “rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato” mentre rimane dubbia l’applicazione dell’aumento pari allo 0,50% da operare per ciascun rinnovo contrattuale. Da un lato la terminologia usata dal legislatore - “contratto a tempo determinato” e “rinnovo” - sembrerebbe infatti richiamare la normativa prevista dal capo III del D.lgs. n. 81/2015, rubricato appunto “Lavoro a tempo determinato”, non applicabile sia al lavoro intermittente, considerato fattispecie contrattuale di natura speciale autonoma (v. approfondimento del 10/10/2019 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), sia al lavoro extra e di surroga per espressa previsione dell’art. 29, comma 2, lettera b) del D.L.gs. 81/2015. Secondo una diversa prospettazione legata ad interpretazione atecnica dei predetti termini, attesa la valenza previdenziale (e non lavoristica) della norma, si giungerebbe alla conclusione per cui l’incremento contributivo debba essere applicato a qualsiasi rapporto di lavoro a tempo determinato. Si segnala che l’INPS, dato il dubbio interpretativo, ha inoltrato un quesito al Ministero del Lavoro circa l’applicabilità del predetto incremento ai rapporti di lavoro intermittente la cui risposta, per i motivi sopra evidenziati, dovrebbe poter essere estesa anche al lavoro extra e di surroga. Sebbene si ritenga che l’incremento contributivo non sia dovuto in relazione ai contratti indicati nel quesito, nelle more della risposta del Ministero, si ritiene opportuna, in via cautelativa, la sua applicazione con riserva di ripetizione.

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