L'esperto rispondeContrattazione

Più Intermittenti con obbligo di risposta

di Alberto Bosco

La domanda

E' possibile per un lavoratore stipulare più contratti di lavoro intermittente (con obbligo di risposta) con diversi datori di lavoro?

Nessuna norma impedisce al lavoratore “a chiamata” di stipulare due o più contratti di lavoro intermittente. Tuttavia, nel caso in cui con il datore (o i datori) di lavoro sia stato pattuito l’obbligo di rispondere alla chiamata – con erogazione della connessa indennità economica - la situazione si complica. Infatti, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 15 giugno 2015, commi 4 e 5, va evidenziato quanto segue: a) in caso di malattia o di altro evento (quale, per esempio, l’accettazione di una chiamata con un altro datore) che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento, durante il quale non matura il diritto all’indennità di disponibilità: ove non provveda a tale adempimento, il lavoratore perde il diritto all’indennità per un periodo di 15 giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale; b) il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata (come sopra, per esempio, perché è stata già accettata la chiamata da parte di un altro datore) può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. E’ quindi evidente che la contestuale chiamata da parte di un secondo datore, dopo che è stata accettata la prima per gli stessi giorni e orari, mette il lavoratore in condizione di non poter adempiere, con le conseguenze illustrate al punto b).

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