L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Incentivo all'esodo e Naspi

di Emanuela Molteni

La domanda

Il Datore di lavoro di un'Azienda con meno di 15 dipendenti dovendo procedere ad una riduzione di n.1 unità del personale amministrativo (5 impiegate) propone la somma di € 1.500,00 lordi, a titolo di incentivo all'esodo, all'impiegata che non si oppone al licenziamento, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale. L'offerta e dunque l'accettazione della somma di denaro a titolo di incentivo all'esodo, per non opporsi al licenziamento e quindi non impugnarlo, preclude alla dipendente l'accesso alla Naspi? L'Inps potrebbe considerare l'accettazione di tale somma di denaro quale risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al di fuori della procedura ex art.7 L.604/66?

Il licenziamento, con contestuale offerta di una somma di denaro affinché il lavoratore non impugni il recesso datoriale, non fa venire meno il diritto alla Naspi. Infatti, alla situazione descritta nel quesito ben può applicarsi l’interpello 13/2015 con il quale il Ministero del lavoro ha affrontato il diritto alla NASPI in caso di licenziamento con offerta economica proposta dal datore di lavoro a titolo di conciliazione agevolata ex art. 6 del D.Lgs. 23/2015. Più precisamente, secondo il Ministero del lavoro, l’accettazione dell’offerta economica non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta comunque il licenziamento e comporta esclusivamente la rinuncia all’impugnativa dello stesso. Ne consegue che, continua il Ministero del lavoro, non modificando il titolo della risoluzione del rapporto, tale fattispecie debba intendersi pur sempre quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad un atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro. In definitiva si ritiene che possa fruire del trattamento NASPI anche il lavoratore licenziato che accetta un’offerta economica dal datore di lavoro per non impugnare il licenziamento.

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