NASPI, incentivo all’autoimprenditorialità
L’art. 8 del decreto legislativo 22/2015 consente al lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI la richiesta di liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento spettante non ancora erogato. Tale erogazione è corrisposta a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. La circolare INPS 174/2017 cita espressamente la costituzione o l’ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) quale titolo per ottenere l’incentivo. La stessa circolare precisa che il lavoratore che intenda avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Come specificato nella circolare per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa. E’ pertanto da questa data che dovranno essere computati i trenta giorni per la valutazione dei termini di cui sopra.
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