L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Regolarizzazione Lavoro nero

di Germano De Sanctis

La domanda

Nel verbale unico di accertamento della Gdf il termine per adempere (regolarizzazione+ pagam.sanzione) è di 120 giorni (come da circ. 26/2015 Ministero Lavoro). L'art.22 del Dlgs151/2015 (richiamando la diffida art. 13 D.lgs 124/2004) prevede che la prova debba essere data nei 120 gg, ma nella circolare Ministero è previsto che il pagamento avvenga nei 120 giorni. Si può pagare nei 120 seza perdere il beneficio sanzione ridotta? Il rapporto deve durare 90 giorni: assunzione dal 1/9 (giorno ispezione) con UNILAV del 20.9. Ai fini del mantenimento in servizio per 90 giorni, contano i giorni dal 2.09 al 20.09 anche se il dipendente non ha lavorato? Si pagherebbero comunque retribuzioni e contributi?

La normativa vigente prevede che la prova dell'adempimento complessivo alla diffida possa essere fornita entro 120 giorni,per cui si ritiene che il beneficio del pagamento della sanzione minima non venga meno nel caso di ottemperanza completa entro i termini,idoneamente comprovata. Inoltre, la diffida si ritiene ottemperata,stante il rispetto degli altri obblighi previsti, anche in caso di pagamento delle retribuzioni e dei contributi e premi per i novanta giorni,anche qualora il lavoratore non abbia di fatto lavorato.

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