L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trattenuta per solidarietà in busta paga

di Rossella Quintavalle

La domanda

I lavoratori di una azienda hanno deciso di rinunciare alla retribuzione di due ore di lavoro mensile e donare la quota del salario per sostenere le cure mediche di un bambino. Si chiede se la trattenuta dello stipendio può essere effettuata al lordo degli oneri di legge.

Ad oggi la normativa vigente (articolo 24 D.lgs. n. 151/2015), in tema di solidarietà verso i colleghi, ha previsto la sola cessione a titolo gratuito di riposi e le ferie maturati per consentire loro di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti e nel rispetto di quanto disposto in merito dal D.lgs. n. 66/2003. Il rapporto di lavoro si basa su un contratto a prestazioni corrispettive, il lavoratore si obbliga a svolgere una specifica attività lavorativa a fronte di una retribuzione da assoggettare per legge a contributi e alle relative imposte. Assolti questi obblighi il lavoratore può sì, donare parte del suo stipendio (corrispondenti o meno a due ore di retribuzione) per aiutare un collega in difficoltà, ma la donazione può essere fatta solo mettendo a disposizione parte dello stipendio netto senza altri coinvolgimenti. Tra l’altro, a parere di chi scrive, tale donazione dovrebbe avvenire direttamente tra lavoratore e lavoratore, magari attraverso l’istituzione di un conto corrente intestato al beneficiario e appositamente dedicato a tale necessità, senza il coinvolgimento del datore di lavoro il quale, diversamente, si troverebbe a gestire ed eventualmente giustificare agli Enti preposti, trattenute ed erogazioni non corrispondenti né a quanto indicato nel LUL, né nella Certificazione Unica del reddito.

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