Trattenuta per solidarietà in busta paga
Ad oggi la normativa vigente (articolo 24 D.lgs. n. 151/2015), in tema di solidarietà verso i colleghi, ha previsto la sola cessione a titolo gratuito di riposi e le ferie maturati per consentire loro di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti e nel rispetto di quanto disposto in merito dal D.lgs. n. 66/2003. Il rapporto di lavoro si basa su un contratto a prestazioni corrispettive, il lavoratore si obbliga a svolgere una specifica attività lavorativa a fronte di una retribuzione da assoggettare per legge a contributi e alle relative imposte. Assolti questi obblighi il lavoratore può sì, donare parte del suo stipendio (corrispondenti o meno a due ore di retribuzione) per aiutare un collega in difficoltà, ma la donazione può essere fatta solo mettendo a disposizione parte dello stipendio netto senza altri coinvolgimenti. Tra l’altro, a parere di chi scrive, tale donazione dovrebbe avvenire direttamente tra lavoratore e lavoratore, magari attraverso l’istituzione di un conto corrente intestato al beneficiario e appositamente dedicato a tale necessità, senza il coinvolgimento del datore di lavoro il quale, diversamente, si troverebbe a gestire ed eventualmente giustificare agli Enti preposti, trattenute ed erogazioni non corrispondenti né a quanto indicato nel LUL, né nella Certificazione Unica del reddito.
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